Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
dling Grey) e una clausola «opting in» per gli investitori ordinari, se viene attestata una qualificazione sufficiente (SKS).
Capoverso 3
Il Cantone GE e I Verdi sono favorevoli ad estendere la protezione degli investitori mediante l’abrogazione dell’articolo 3 lettera f.
L’abrogazione della lettera f viene invece criticata dai Cantoni ZH, LU e VD nonché da ASB, USS, ASA, BCG, VSPB, AFBS, SVUE, SFA, Camera fiduciaria, ASPS, AIMA, ARIF, Caceis, Chambre vaud., Clariden, Coptis, CS, Findling Grey, Homburger, ima, Lenz & Staehelin,
OAD, Pictet, PolyReg, Rothschild, SGK, SVCA, SVIG, SECA e UBS.
Il Cantone ZH teme che con la regolamentazione della distribuzione dei fondi non destinati al pubblico a investitori qualificati gli intermediari finanziari interessati ripieghino su strutture simili senza regolamentazione analoga come, ad esempio, i prodotti strutturati. Ciò si ripercuoterebbe negativamente sul miglioramento della protezione degli investitori. Come alternativa si potrebbe considerare di escludere la distribuzione di fondi svizzeri per investitori qualificati dalla regolamentazione, poiché questi prodotti sottostanno già a uno standard elevato. Il Cantone LU teme che limitando la qualifica di investitore «qualificato» debbano essere trasferiti in fondi destinati al pubblico capitali d’investimento, mettendo così in dubbio
l’affidabilità dei prodotti di fondi più piccoli. Con questa modifica l’utilizzo di investimenti collettivi di capitale nella gestione patrimoniale delle banche non rappresenterebbe una distribuzione ai sensi dell’articolo 3 AP-LICol; ne approfitterebbero soprattutto gli investimenti collettivi di capitale esteri, mentre le banche piccole e medie che dispongono di una quota elevata di fondi nazionali rispetto alle grandi banche risulterebbero svantaggiate (Cantone LU). La Camera fiduciaria critica che da questo stralcio, in combinato disposto con l’articolo 6 capoverso 2 OICol (clienti della gestione patrimoniale), risulterebbe una disparità di trattamento degli intermediari finanziari regolamentati rispetto ai gerenti patrimoniali indipendenti e si limiterebbe notevolmente la scelta di prodotti per gli investitori qualificati.
L’ASB e Pictet propongono di indicare i gerenti patrimoniali nell’elenco del capoverso 3 lettera a. L’AVS chiede che vengano riportate le «imprese di diritto pubblico» nel capoverso 3 lettera c. Inoltre, Pictet ritiene che la lettera e dovrebbe essere limitata alle persone facoltose, mentre il PS, I Verdi e l’USS chiedono che il capoverso 3 lettera e (privati facoltosi) sia stralciato al fine di migliorare la protezione degli investitori. Carnegie propone – oltre ad elencare gli investitori qualificati – di indicare il loro settore di attività.
Capoverso 4
Secondo il Cantone VD, SKS e Lenz & Staehelin la definizione di investitore qualificato rispettivamente la sua restrizione a investitore ordinario dovrebbe essere effettuata senza eccezioni a livello di legge.
Secondo Findling Grey, in base al capoverso 4 il Consiglio federale dispone di un margine di manovra troppo ampio. L’USS chiede che venga stralciato senza sostituzione il capoverso 4, poiché la competenza del Consiglio federale sussisterebbe anche senza questo capoverso in base al tenore del capoverso 3 («segnatamente»). La SVCA ritiene che il capoverso 4 debba essere stralciato, poiché non sarebbe conforme agli standard internazionali. La SVIG sottolinea che, per quanto concerne la possibilità di comprovare le qualifiche specialistiche previste nel capoverso 4, nell’attuazione di questo obbligo bisognerebbe a livello di ordinanza tenere per quanto possibile basso l’onere amministrativo supplementare per gli interessati, da un lato, e adottare criteri oggettivamente quantificabili, dall’altro lato.