Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)

Inoltre continuerebbe ad essere disciplinata solo la distribuzione rivolta al pubblico: se non fosse effettuata tramite i media, il contatto di un numero limitato di potenziali investitori non costituirebbe alcuna distribuzione. Secondo l’ASG, che in linea di principio è favorevole alla nuova regolamentazione del diritto concernente la distribuzione degli investimenti collettivi di capitale, il concetto di distribuzione di quote a favore di investimenti collettivi di capitale è di secondaria importanza, poiché i gerenti patrimoniali indipendenti sono rappresentanti negoziali dei loro clienti e pertanto sono principalmente richiedenti di prodotti finanziari

nell’interesse dei loro clienti («pull-side») e non offerenti finali («push-side»). Questa differenza starebbe anche alla base dell’AIFMD e sarebbe conforme agli standard internazionali (ASG). Per contro, il nuovo concetto di distribuzione non evidenzierebbe la differenza conforme agli standard internazionali tra l’industria che offre prodotti finanziari («push-side») e il settore dei gerenti patrimoniali («pull-side») che domandano prodotti finanziari per acquirenti professionali. In questo modo la nuova norma andrebbe notevolmente oltre le prescrizioni del diritto europeo, cosicché risulterebbe uno Swiss finish che deve essere respinto. L’ARIF teme che per un gerente patrimoniale indipendente il concetto di distribuzione significhi che già il collocamento di prodotti di fondi nel portafoglio di un suo cliente nell’ambito del suo mandato di gestione patrimoniale sia considerato distribuzione così come la FINMA ha deciso in merito al concetto di appello al pubblico. Tutti i gerenti patrimoniali sarebbero quindi assoggettati alla vigilanza della FINMA. Secondo Findling Grey questo concetto non consentirebbe di delimitare sufficientemente l’«acquisto», basato su un mandato di fondi, usuale per i clienti dei gerenti patrimoniali. Secondo PolyReg la modifica solleva la questione se un gerente patrimoniale non effettui un atto di distribuzione (soggetto ad autorizzazione) quando acquista quote di fondi in nome e per conto del suo cliente e in qualità di suo rappresentante.

Secondo Homburger la modifica proposta rappresenta una cesura della nomenclatura utilizzata nel diritto svizzero. Nel diritto vigente il concetto di «pubblicità » non comprende solo la distribuzione ma anche l’offerta e la vendita. Si dovrebbe pertanto temere che anche

l’acquisto effettuato esclusivamente su iniziativa del cliente rientri nel concetto di distribuzione. Inoltre i concetti di appello al pubblico e di offerta destinata al pubblico sarebbero utilizzati sia nel diritto della società anonima sia nella normativa relativa ai prestiti obbligazionari nonché nella legge sulle borse. Anche Lenz & Staehelin ritengono che il concetto di appello al pubblico esista già nella normativa relativa ai prestiti obbligazionari, aspetto che renderebbe inutile la differenziazione tra la distribuzione di un investimento collettivo di capitale e l’offerta pubblica di un’azione (art. 652a CO) o di un prestito (art. 1156 CO).

Secondo la Chambre vaud. il concetto dovrebbe essere disciplinato a livello di legge. Per il CS e la SGK, che in linea di principio seguono il Consiglio federale per quanto concerne il nuovo concetto di distribuzione, questo impedisce tuttavia che i manager di fondi possano presentare i loro prodotti in Svizzera a investitori qualificati (compresi gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza), poiché sono privi di autorizzazione. Secondo la SVCA, che sostanzialmente accoglie favorevolmente le prescrizioni rivedute per la distribuzione a investitori qualificati, teme che l’approccio «one size fits it all» senza valore aggiunto provochi notevoli costi supplementari per la regolamentazione.

Ima propone in alternativa di stralciare l’articolo 10 capoverso 3 lettera f, di escludere determinate attività nell’articolo 3, ad esempio gli impieghi di investimenti collettivi di capitale da parte di gerenti patrimoniali ufficialmente autorizzati. Se dovesse essere introdotto il nuovo concetto di distribuzione, secondo Lenz & Staehelin dovrebbero essere previsti almeno una deroga universale, in particolare per gli investimenti collettivi di capitale esteri per gli investitori qualificati, e lunghi periodi di transizione (ad es. 5 anni) per i gerenti patrimoniali. Si dovrebbe inoltre rinunciare a designare un rappresentante per gli investimenti di capitale collettivi esteri, distribuiti solo a investitori qualificati. Anche la SECA propone una deroga per la distribuzione a investitori qualificati e per la distribuzione a partire dalla Svizzera a investitori stranieri. Per la SVIG non ha senso estendere la regolamentazione che implicherebbe il cambio dei paradigmi ai fini di adeguarla al diritto europeo. La soluzione ideale sarebbe una