Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
chiara norma «de minimis» con un numero chiaramente definito di investitori. L’UBS chiede che venga mantenuta la formulazione vigente e in caso contrario di elencare in un nuovo capoverso 2 le attività che non bisogna intendere come distribuzione, ad esempio l’offerta e la pubblicità a investitori qualificati, l’utilizzo di investimenti collettivi di capitale nell’ambito di un mandato scritto di consulenza sugli investimenti o di gestione patrimoniale da parte di un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza oppure attraverso transazioni «execution only». Anche secondo Clariden, CS e SGK l’attività in modalità «execution only» delle banche svizzere dovrebbe essere chiaramente definita.
Art. 4 cpv. 1 lett. c
1 La presente legge non si applica ai portafogli collettivi interni di natura contrattuale istituiti dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari per la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente, se tali banche e commercianti:
c. non distribuiscono questi portafogli collettivi.
SVIG, UBS chiedono di mantenere l’attuale formulazione di «appello al pubblico».
Art. 5 cpv. 1 , frase introduttiva
1 I prodotti strutturati quali i prodotti a capitale garantito o a rendimento massimo e i certificati possono essere distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati soltanto se:
Secondo l’ASPS l’obbligo di adempiere i requisiti secondo il capoverso 1 lettere a e b nella distribuzione ai sensi dell’articolo 3 di prodotti strutturati a investitori non qualificati è troppo generica. Alla modifica proposta si dovrebbero preferire chiari criteri di definizione quantitativi ed eventualmente qualitativi a livello di legge che delimitino chiaramente le offerte al pubblico da quelle non destinate a quest’ultimo. La FINMA chiede che venga consentito l’acquisto di prodotti strutturati da parte di investitori non qualificati solo se viene effettuato su iniziativa degli stessi, poiché – contrariamente agli investimenti collettivi di capitale – per i prodotti strutturati non sussisterebbe alcun obbligo di autorizzazione. Inoltre, la FINMA ritiene che all’investitore dovrebbe essere offerto gratuitamente il prospetto semplificato già alla sua sottoscrizione del prodotto. L’UBS chiede che venga mantenuta l’attuale formulazione.
Art. 10 cpv. 3 lett. f, 4 e 5, frase introduttiva
3 Ai sensi della presente legge si considerano investitori qualificati segnatamente:
f. abrogata
4 Il Consiglio federale può inoltre far dipendere la designazione di investitore qualificato delle persone di cui al cui al capoverso 3 da talune esigenze, segnatamente dalle qualifiche professionali, e può designare anche altre categorie d’investitori qualificati.
5 La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:
In generale
Il Cantone TI, USAM, ASG, Forum OAD-LRD, AIMA e Rotschild chiedono che venga introdotta una suddivisione in tre categorie di investitori secondo l’AIFMD e la MiFID. Findling Grey ritiene insufficiente la definizione concettuale di investitore qualificato. Nei singoli casi si propone inoltre di introdurre una clausola «opting out» per gli investitori qualificati (SKS, Fin-