Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
Art. 18 Organizzazione
1 Possono essere gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede in Svizzera:
a. persone giuridiche aventi la forma di società anonima, di società in accomandita per azioni o di società a garanzia limitata;
b. società in nome collettivo e società in accomandita.
2 In casi motivati la FINMA può esentare integralmente o parzialmente i gerenti patrimoniali da determinate disposizioni della presente legge, sempreché:
a. l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato; e
b. la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale sia stata delegata soltanto dalle seguenti persone:
1. titolari dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 lettere a, b, d ed f; o
2. direzioni del fondo o società straniere che, per quanto riguarda l’organizzazione e i diritti degli investitori, sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge.
Capoverso 1
Pictet e la VQF sostengono il mantenimento delle persone fisiche poiché la loro soppressione si rivela problematica, in particolare per motivi di concorrenza. Pictet chiede inoltre
l’inserimento esplicito del gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 lettera f. Per lo più, diversi partecipanti alla consultazione sono favorevoli all’inclusione nel catalogo del capoverso 1 di succursali di gerenti patrimoniali esteri che esercitano la loro attività in Svizzera (ASB, ASA, BCG, SFA, AIMA, CS, Lenz & Staehelin, Pictet, SGK).
Capoverso 2
Il PS, I Verdi e USS invitano a rinunciare al nuovo capoverso 2.
A complemento la Camera fiduciaria propone di includere i gerenti patrimoniali che gestiscono fondi di investimento che non soddisfano le condizioni per un’approvazione di distribuzione ai sensi dell’articolo 120 capoverso 2 e che distribuiscono solo a investitori qualificati.
Carnegie è favorevole che in casi motivati la FINMA possa esentare direzioni del fondo o società straniere da determinate disposizioni. Tuttavia esige che una richiesta di rilascio
dell’autorizzazione speciale debba essere firmata anche dal rappresentante in Svizzera se la società di investimento straniera o l’imprenditore in Svizzera esegue la gestione del portafoglio e/o la gestione dei rischi per i prodotti autorizzati o prodotti per investitori qualificati di una società di investimento svizzera (cfr. art. 18a cpv. 1 LICol). In tal modo sarebbe possibile evitare conflitti di interesse, in particolare per quanto riguarda il pericolo di confusione secondo l’articolo 124 capoverso 3 lettera b LICol. Alle condizioni di cui al capoverso 2, Coptis propone l’inclusione di investimenti collettivi di capitale che non costituiscono rischi sistemici (ad es. fondi immobiliari, nuova lett. c) e che non sono distribuiti in Stati membri dell’UE (nuova lett. d). Il CS, SGK e SVCA raccomandano di includere nel capoverso 2 anche le SACol (conformemente all’art. 13 cpv. 2 lett. c). Per Retraites la modifica è da intendere che ai sensi del capoverso 2 la FINMA manterrà la competenza per la concessione di autorizzazioni speciali esclusivamente a investitori qualificati di investimenti collettivi di capitale. In particolare Retraites si basa sul fatto che la FINMA potrà continuare a esonerarli dall’obbligo di dover delegare le decisioni di investimento unicamente a un gerente patrimoniale sottoposto a vigilanza. Retraites è inoltre favorevole alla delega della competenza alla, FINMA, purché in tal modo ai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che non presentano la forma giuridica prevista nel capoverso 1 (come ad es. Retraites) e che oltre alla gestione del portafoglio e alla gestione dei rischi forniscono altri servizi principali possa essere concessa un’autorizzazione. Secondo la SECA, la LICol dovrebbe, da un lato, non andare oltre la regolamentazione dell’AIFMD e degli altri Paesi dell’OCSE e, dall’altro, per le deroghe non