Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)

vigente e di autorizzare anche le persone giuridiche quali periti incaricati delle stime.

Secondo la Coptis, in base all’articolo 59 capoverso 1 lettera d, l’abrogazione della lettera c del capoverso 2 rende di fatto impossibile un investimento nei valori immobiliari esteri.

Art. 72 cpv. 1

1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19345 sulle banche e deve disporre di un’organizzazione adeguata alla sua attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale.

L’ABPS accoglie la formulazione generale e la rinuncia all’introduzione di una responsabilità causale.

Il CS, SGK e UBS propongono di mantenere la regolamentazione vigente.

Art. 73 cpv. 1, 2, 3 primo periodo, e 4 (nuovo)

1 La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all’emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze per queste attività.

2 La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e collettivi in Svizzera o all’estero sottoposti a vigilanza, sempre che ciò sia nell’interesse di una custodia adeguata. L’investitore deve essere informato nel prospetto sui rischi connessi.

3 La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV.

4 Il Consiglio federale può introdurre direttive per la protezione dei depositi in titoli.

Il Cantone BS si esprime esplicitamente favorevole all’inasprimento degli obblighi di diligenza delle banche depositarie.

Il Cantone ZH teme che il rafforzamento dei compiti di controllo delle banche depositarie possa accrescere l’attrattiva dei prodotti non regolamentati, mentre il Cantone LU si chiede se i piccoli istituti possano continuare ad assumere queste funzioni alla luce della responsabilità più severa della banca depositaria.

In particolare per ragioni di certezza del diritto, il Cantone VD, ASB, ABPS come pure Lenz & Staehelin esigono l’ancoramento esplicito a livello di legge dei compiti della banca depositaria. Ritengono inoltre che l’estensione della responsabilità sia in parte problematica. Pictet raccomanda invece una delega delle competenze al Consiglio federale per la regolamentazione di tutte le attività elencate nella presente disposizione. La Camera fiduciaria ritiene che i compiti della banca depositaria non siano abbastanza concretizzati e dunque difficilmente verificabili.

Il CS e la SGK sconsigliano di estendere la vigilanza dell’incaricato da parte della banca depositaria, dato che ciò comporterebbe costi troppo elevati per i piccoli istituti. Una vigilanza centralizzata sarebbe più efficiente. Pictet chiede una regolamentazione della responsabilità in caso di custodia delegata nonché eccezioni dalla vigilanza del terzo incaricato o del depositario collettivo nei casi in cui una vigilanza non sarebbe oggettivamente possibile.

L’ASB, CS e SGK criticano il fatto che una delega o responsabilità limitata a istituti sottoposti a vigilanza va oltre le norme internazionali. L’articolo 21 capoverso 11 capitolo 3 dell’AIFMD

5 RS 952.0