Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)

dubbio l’approvazione di investimenti collettivi di capitale non europei. Pictet propone di prevedere una delega di competenze al Consiglio federale per la conclusione di tali accordi e una procedura d’approvazione semplificata in caso di reprocità dello Stato di domicilio degli investimenti collettivi di capitale. Una delega legislativa al Consiglio federale permetterebbe una reazione più flessibile agli sviluppi internazionali (CS, SGK).

La SFA suggerisce di stralciare la designazione di un ufficio di pagamento nel capoverso 2 lettera d, dato che sulla base del principio «know your customer» alle banche svizzere non è permesso si accettare mandati e di eseguirli senza una relazione d’affari. Il CS e la SGK ritengono che la designazione cogente di un rappresentante ai sensi del vigente capoverso 2 lettera d vada troppo lontano. Caceis propone di includere in un nuovo capoverso 4

l’esclusione dell’obbligo di designare un rappresentante per investimenti privati. L'UBS chiede lo stralcio senza sostituzione del capoverso 2 lettera d.

Art. 123 cpv. 1 e 3bis (nuovo)

1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto se:

a. esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti; e

b. la direzione del fondo e la società hanno incaricato previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all’articolo 124. È fatto salvo l’articolo 122.

La SFA accetta la richiesta di un rappresentante per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale agli investitori ordinari.

L’ASB ritiene che l’obbligo di designare un rappresentante per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera sia problematico e chiede di escludere i fondi distribuiti esclusivamente a investitori qualificati.

Secondo l'AFSB l’obbligo di nominare un rappresentante non è necessario in vista di un adeguamento all’AIFMD, dato che la distribuzione è sottoposta al diritto svizzero; questo requisito dovrebbe però almeno essere limitato agli investimenti collettivi di capitale autorizzati dalla FINMA e distribuiti agli investitori ordinari. A parere dell'ASG la norma della lettera b va ben oltre le direttive dell’AIFMD, che non richiedono l’ammissione dell’autorità di vigilanza per i «rappresentanti legali».

L’ASA postula che sia richiesto l’obbligo di incaricare un rappresentante soltanto per la distribuzione agli investitori ordinari. L'AXA propone una norma d’eccezione per la distribuzione a investitori qualificati. Il FIFS avanza la proposta di stralciare la lettera a, e di precisare in un nuovo capoverso 3 che il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero distribuito a investitori non qualificati sia anche considerato come il rappresentante ai sensi del capoverso 1 per la sua distribuzione a investitori qualificati. Gli obblighi del rappresentante dovrebbero essere estesi per garantire agli investitori un punto di contatto in Svizzera. Per l’ima il ruolo del rappresentante per fondi distribuiti soltanto a investitori qualificati non è chiaro, dato che tali fondi non soggiacciono agli stessi obblighi di informazione dei fondi pubblici. Ima e Lenz & Staehelin chiedono pertanto di esonerare da tale obbligo i fondi esteri distribuiti soltanto a investitori qualificati. Anche la SVIG ritiene che la nomina di un rappresentante per la distribuzione a investitori qualificati non sia necessaria. Pictet suggerisce di mantenere la disposizione vigente e di stralciare nel capoverso 1 la distribuzione «a partire dalla Svizzera». Lo stralcio della lettera a è chiesto da CS, Pictet e SGK. L'UBS vorrebbe mantenere la formulazione vigente.