Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 24Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
prevede eccezioni. L’ASB evidenzia inoltre che gli averi da investimenti collettivi di capitale sono in gran parte custoditi sotto forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 20086 sui titoli contabili (legge sui titoli contabili, LTCo), ragion per cui la LTCo deve necessariamente essere considerata nella LICol.
Le condizioni concernenti gli interessi degli investitori di cui al capoverso 2 vengono da più parti ritenute troppo restrittive, poiché anche i criteri economici potrebbero essere determinanti (ASB, ABPS, CS, SGK). L’UBS raccomanda di mantenere la formulazione in vigore.
Pictet e l’UBS chiedono il mantenimento dell’attuale capoverso 3.
L’ASB, CS, SGK e UBS esigono lo stralcio del capoverso 4, mentre Pictet chiede che venga aggiunto un trattamento privilegiato dei fondi di investimento quale depositante, che comporterebbe un disciplinamento a livello legislativo.
Titolo prima dell’art. 75
Sezione 2: Prospetto, informazioni essenziali per gli investitori e prospetto semplificato
Art. 76 Informazioni essenziali per gli investitori e prospetto semplificato
1 Per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali è pubblicato un documento con le informazioni essenziali per gli investitori; per i fondi immobiliari è pubblicato un prospetto semplificato.
2 Le informazioni essenziali per gli investitori contengono appropriate indicazioni riguardanti le caratteristiche essenziali degli investimenti collettivi di capitale in questione. Devono essere presentate in modo da permettere agli investitori di comprendere la natura e i rischi degli investimenti collettivi di capitale, fornendo loro la base per procedere con cognizione di causa alle decisioni di investimento.
3 Il prospetto semplificato contiene un compendio delle indicazioni essenziali del prospetto. È redatto in modo facilmente comprensibile.
4 Il Consiglio federale stabilisce le caratteristiche e le indicazioni essenziali. La FINMA può concretizzare il contenuto delle indicazioni essenziali.
5 Le informazioni essenziali per gli investitori e il prospetto semplificato sono messi gratuitamente a disposizione delle persone interessate prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.
La SIC Svizzera approva in particolare le prescrizioni in materia di informazione e invita a esaminare se le informazioni essenziali del prospetto non debbano essere ancorate a livello di legge. Anche l’ASA si esprime favorevole alla modifica.
Con il rimando alla frase introduttiva dell’articolo 149 capoverso 1 lettere c ed e, il GSCGI censura il fatto che i prodotti designati come «portafoglio collettivo interno» (fondo interno, «fonds interne») non siano stati inclusi. Ciò crea una lacuna di vigilanza e determina una disparità di trattamento tra gli attori finanziari. L’UBS respinge uno «Swiss finish» e critica la differente formulazione nella versione tedesca del capoverso 5 («anbieten») e dell’articolo 75 capoverso 3 («zur Verfügung stellen»).
Il PS, I Verdi, USS, EvB e WWF propongono di includere nel prospetto anche le ripercussioni sociali e sull’ambiente.