Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)

Il CS e la SGK consigliano di utilizzare le espressioni «amministrazione del portafoglio» e «gestione dei rischi» invece di «decisioni di investimento» (cpv. 3). Lenz & Staehelin chiedono lo stralcio dell’obbligo di presentare un accordo. Pictet propone di dividere il capoverso 3 in due capoversi e di menzionare esplicitamente la possibilità di delega a gerenti patrimoniali svizzeri ed esteri. L'UBS respinge l’esistenza di un accordo quale condizione e auspica lo stralcio della seconda frase del capoverso 3.

La Camera fiduciaria propone nel capoverso 4 lo stralcio di «possono» dato che altrimenti la delega diverrebbe del tutto impossibile. Il CS e la SGK chiedono di estendere il capoverso 4 ai casi ai sensi dell’AIFMD. L'UBS auspica un chiarimento nel senso che soltanto gli investimenti collettivi di capitale distribuiti effettivamente nell’UE siano registrati e ritenuti una delega ammessa quando non sussiste un conflitto d’interessi.

Il Cantone VD, Pictet e Retraites evidenziano che la versione francese è più restrittiva per quel che concerne le autorizzazioni d’eccezione.

Art. 34 cpv. 3 e 4

3 Prima dell’approvazione da parte della FINMA, la vecchia direzione del fondo rende noto il progetto di cambiamento negli organi di pubblicazione.

4 Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dall’ultima pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.

Nessuna osservazione.

Art. 36, rubrica, e cpv. 3 (nuovo)

Definizione e compiti

3 Per i compiti e la delega presso la SICAV si applicano per analogia gli articoli 30 e 31.

Secondo Caceis, CS, Lenz & Staehelin, SGK e UBS questa disposizione è da stralciare; in tal modo viene ancorata nella legge la prassi della FINMA, secondo cui la SICAV con gestione di terzi può delegare l’amministrazione soltanto alla direzione di un fondo. Pictet propone un rimando all’articolo 31 capoversi 1 a 4 LICol.

Art. 37 cpv. 2 e 3

2 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del conferimento minimo all’atto della costituzione di una SICAV.

3Abrogato

Nessuna osservazione.

4 RS 172.021