Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)

1 Situazione iniziale

La LICol non è più in grado di soddisfare le esigenze attuali in fatto di tutela degli investitori e di competitività. Mostra lacune nella regolamentazione che riguardano in particolare i tre settori della gestione, custodia e distribuzione di investimenti collettivi di capitale.

Poiché a livello internazionale – particolarmente nell’UE – i requisiti legali nell’ambito del diritto degli investimenti collettivi di capitale vengono viepiù inaspriti, si suppone che gli effetti negativi delle lacune nella regolamentazione, presenti nel diritto svizzero, si acuiranno ulteriormente. In questo contesto, si richiama l’attenzione in particolare sull’entrata in vigore della direttiva GEFIA del 22 luglio 2011, con la quale l’UE sottopone a vigilanza tutti i manager di investimenti collettivi di capitale che non sottostanno già alle disposizioni della direttiva OICVM e nella quale sono regolamentate la custodia e la distribuzione degli investimenti collettivi di capitale. Dalla metà del 2013 la gestione di questi prodotti potrà essere delegata unicamente a gerenti (gestori) patrimoniali in Stati terzi che sottostanno a una vigilanza equivalente. L’autorità di vigilanza competente per i gerenti patrimoniali deleganti dovrà collaborare con l’autorità di vigilanza competente per i gerenti patrimoniali delegati. Ne consegue che dalla metà del 2013 l’attività dei gerenti patrimoniali svizzeri nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale europei sarà più difficile se non addirittura impossibile.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Prescrizioni relative alla gestione

Attualmente in Svizzera solo i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi svizzeri sono assoggettati obbligatoriamente alla legge. D’ora in poi anche i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi esteri rientreranno nel campo di applicazione della legge. Inoltre, sia la direzione svizzera del fondo sia i gerenti patrimoniali svizzeri potranno gestire fondi di investimento collettivi di capitale esteri. Infine, i requisiti posti al titolare dell’autorizzazione svizzero devono essere adeguati agli standard internazionali. Per le SICAV vengono introdotti requisiti in materia di fondi propri, il cui livello può essere adeguato in funzione della necessità di tutela degli investitori. I titolari dell’autorizzazione svizzeri devono sempre avere

un’organizzazione adeguata alla loro attività e devono adottare le misure necessarie per l’osservanza delle norme comportamentali.

2.2 Prescrizioni relative alla custodia

Per gli investimenti collettivi di capitale aperti la LICol prevede obbligatoriamente il mandato a una banca depositaria e, per gli investimenti collettivi di capitale chiusi, il ricorso a un ufficio di deposito e di pagamento. In futuro il ricorso a una banca depositaria sarà prescritto anche per gli investimenti collettivi di capitale chiusi. Per la promozione della piazza imprenditoriale svizzera si rinuncerà a prescrivere l’obbligo di ricorrere a una banca depositaria nel caso delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitali (SACol) che, per legge, sono accessibili ai soli investitori qualificati.

A seguito dell’importanza delle banche depositarie nell’ambito della custodia e del controllo, riconosciuta nella crisi finanziaria del 2008/09, in futuro queste dovranno avere

un’organizzazione adeguata e dovranno adottare le misure necessarie all’osservanza delle norme comportamentali. Nel vigente articolo 73 LICol i compiti della banca depositaria sono disciplinati solo in modo rudimentale, ragione per cui in futuro si dovranno introdurre a livello legislativo i requisiti per le attività della banca depositaria, la cui concretizzazione a livello di ordinanza consentirà un adeguamento flessibile alle evoluzioni degli standard internazionali. Questo chiarimento normativo permetterà alle banche depositarie svizzere di continuare ad assumere la custodia del patrimonio del fondo di investimenti collettivi di capitale stranieri a