Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148
Nei tre capoversi dell’articolo il termine «impianti di timoneria » è sostituito da «impianti di comando e timoneria». Questa sostituzione tiene conto del fatto che per manovrare i battelli adibiti al trasporto di passeggeri vengono utilizzati sempre più, accanto ai timoni tradizionali, impianti alternativi come i piedi poppieri o la propulsione a idrogetto. Si è inoltre sostituito il termine di «dispositivi di comando» con «impianti di comando»: si tratta di un adeguamento puramente redazionale volto a armonizzare la terminologia utilizzata.
Art. 31 – Impianti per l’esaurimento della sentina
Nella versione tedesca sono state apportate modifiche redazionali per uniformare la terminologia utilizzata. La modifica concerne in particolare il titolo dell’articolo. Nel capoverso 2 si precisa che le dimensioni delle tubature per l’esaurimento della sentina dipendono dalle dimensioni del battello. Poiché nelle disposizioni d’esecuzione non sono state apportate modifiche in merito a questo punto, la precisazione non comporta modifiche sostanziali.
Art. 32 – Altri impianti per l’esercizio del battello
L’articolo contempla anche gli impianti a gas liquido ad uso domestico, finora non espressamente menzionati. Nelle DE-OCB vigenti figurano comunque già prescrizioni dettagliate in materia.
Art. 36 – Protezione contro gli incendi
L’attuale capoverso 1 è stato suddiviso in due. Il nuovo capoverso 1 corrisponde al primo periodo del testo attualmente in vigore, mentre il nuovo capoverso 2 precisa i requisiti applicabili alle vernici e alle lacche, stabilendo che tali requisiti valgono per le vernici e le lacche applicate sugli elementi costruzione degli interni (ossia non sulle parti esterne del battello). Per «elementi di costruzioni degli interni» si intendono ad esempio le pareti, i soffitti o i rivestimenti. Le vernici che ricoprono i mobili non devono soddisfare questi requisiti.
Nell’ambito dell’ultima revisione delle DE-OCB del 2007 era già stata prescritta l’installazione di impianti di allarme antincendio nei locali esposti a particolare rischio di incendio a bordo di battelli adibiti al trasporto di passeggeri. Il capoverso 3 crea la base formale corrispondente nell’OCB e stabilisce che possono essere utilizzati solo impianti idonei all’impiego a bordo di battelli. Ciò significa che sia la centrale d’allarme sia i componenti dell’impianto antincendio devono essere idonei a quest’impiego.
Art. 39 – Impianti antincendio
In quest’articolo il termine «dispositivi» è stato sostituito da «impianti» per motivi di sistematicità. La sostituzione concerne i capoversi 1 e 4 (ex cpv. 3) e il titolo dell’articolo.