Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

Art. 16 – Infrastruttura

Il termine «installazioni» è sostituito da «infrastruttura» sia nel titolo intermedio sia nell’articolo.

Art. 17 cpv. 3 e 4 – Battelli

Il capoverso 3 conferisce all’autorità competente la facoltà di esigere dal richiedente, nel quadro dell’approvazione dei piani, non solo documenti ma anche prove supplementari. Il capoverso 4 è stato rielaborato dal profilo redazionale (senza modifiche di contenuto).

Art. 17a – Impianti di propulsione con vettori energetici particolari (nuovo)

Il capoverso 1 stabilisce i documenti che vanno presentati all’autorità competente in vista del controllo degli impianti di propulsione e dei gruppi ausiliari alimentati con vettori energetici particolari. Tra i documenti vi sono tra l’altro un’analisi dei rischi, un rapporto di sicurezza, un rapporto sulla gestione dei rischi e un piano di formazione per il personale. L’elenco dettagliato dei documenti è riportato nella parte II delle disposizioni esecutive.

Il capoverso 2 descrive i vettori energetici particolari. È stata scelta una formulazione ampia nella quale potesse rientrare la maggior varietà possibile di vettori energetici. Le riflessioni si sono concentrate sul metano, l’idrogeno, i pellet di legno e altri vettori energetici. Il diesel, il vapore o l’energia fotovoltaica non rientrano nei vettori energetici particolari ai sensi dell’OCB. Visti gli sviluppi estremamente rapidi in questo settore, spetta all’UFT (e non all’autorità competente) decidere se un vettore può essere considerato particolare ai sensi dell’OCB.

Art. 17b – Impianti ad aria compressa e caldaie a vapore (nuovo)

La procedura di immissione in commercio di impianti ad aria complessa e di caldaie a vapore è stabili-

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ta in base alla direttiva europea 97/23/EG . In particolare, per gli impianti ad aria compressa occorre presentare all’autorità competente una dichiarazione di conformità del fabbricante, dalla quale risulta che l’impianto soddisfa i requisiti di sicurezza essenziali nonché le disposizioni della direttiva europea.

Per gli impianti ad aria compressa e le caldaie a vapore va inoltre presentata un’analisi dei rischi. Se per una caldaia a vapore l’impresa di navigazione presenta una dichiarazione del fabbricante secondo cui l’infrastruttura soddisfa i requisiti della direttiva 97/23/EG, l’analisi dei rischi può tralasciare la parte dell’infrastruttura per la quale è stata constatata la conformità.

1 Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997)