Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

Infine nell’ordinanza la formulazione «Ufficio federale» è sostituita con la sigla dell’Ufficio federale dei trasporti, ossia «UFT».

bis Art. 1 cpv. 2 e 2 – Oggetto

L’introduzione di esigenze specifiche per le imprese di navigazione che utilizzano battelli alimentati con vettori energetici particolari richiede la modifica dell’enumerazione degli articoli applicabili anche alle imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale (cpv. 2).

Per una migliore sistematicità, gli articoli applicabili ai battelli che servono al trasporto professionale di

bis

al massimo 12 passeggeri sono indicati al nuovo capoverso 2 . Si tratta degli stessi articoli menzionati finora all’articolo 148 capoverso 2 dell’ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ONI).

Pertanto, nell’ONI verrà stralciato il rinvio ai pertinenti articoli dell’OCB (cfr. cifra III dell’ordinanza rivista).

Art. 2 – Definizioni

L’integrazione dei vettori energetici particolari impone l’adeguamento delle definizioni esistenti e l’aggiunta di nuove. Le definizioni ai capoversi 1 e 2 sono state sostituite da lettere e completate. Alla lettera b il termine «installazioni» è stato sostituito da «infrastruttura». L’enumerazione nella definizione non è completa. La modifica si ripercuote su altri articoli dell’OCB, nei quali il termine «installazioni» è stato sostituito.

Le nuove definizioni introdotte alle lettere c-e descrivono documenti che possono essere richiesti dall’autorità competente nell’ambito del controllo e collaudo di battelli. Questi documenti devono essere obbligatoriamente presentati per i battelli alimentati con vettori energetici particolari (cfr. parte II DE-OCB).

Art. 3 cpv. 1

È stata aggiunta la sigla dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 5 cpv. 1, 2 e 5 – Norme di diligenza

Nel capoverso 1 il termine «installazioni» è sostituito con «infrastrutture». Nel capoverso 2 «Ufficio federale» è sostituito con «UFT».

Finora il capoverso 1 rinviava alle norme tecniche «riconosciute». Per ragioni di sistematicità, il capoverso rinvia ora solo alle «norme tecniche». Il capoverso 2 precisa quali prescrizioni sono considerate norme tecniche: si tratta in particolare delle disposizioni sulla costruzione dei battelli della navigazione interna e marittima nonché delle pertinenti prescrizioni e norme internazionali.