Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

Occorre segnalare che le caldaie a vapore per battelli sono escluse dal campo d’applicazione della direttiva europea summenzionata (cfr. art. 1 n. 3.14). Tuttavia, con la formulazione dell’articolo 17b le esigenze relative alle caldaie a vapore che servono all’esercizio di battelli o di gruppi ausiliari installati su battelli in Svizzera sono dichiarate applicabili, in quanto mancano disposizioni specifiche e armonizzate a livello internazionale per le caldaie a vapore in dotazione di battelli della navigazione interna.

Art. 18 – Principio

Il termine «installazione» è sostituito da «infrastruttura».

Art. 18a - Esame per il rilascio della licenza di navigazione (nuovo)

L’articolo stabilisce le esigenze applicabili alla procedura e al risultato dell’esame per il rilascio della licenza di navigazione. La disposizione riprende i contenuti dell’articolo 19 capoverso 3, ora abrogato, senza apportare modifiche sostanziali.

Si segnala in questa sede che l’autorità competente può chiedere l’intervento di periti. È il caso in particolare per l’esame di battelli alimentati con vettori energetici particolari, ma può entrare in linea di conto anche nel caso di altri battelli.

Art. 19 cpv. 3 – Battelli (autorizzazione)

Il capoverso 3 è stato abrogato. Per motivi di sistematicità, il suo contenuto è stato integrato

nell’articolo 18a.

Art. 20 – Infrastruttura

Il termine di «installazioni» è sostituito da «infrastruttura» nel titolo intermedio e nell’articolo.

Art. 28 cpv. 2

Il valore limite del rumore prodotto dal natante, fissato dall’attuale articolo 28 capoverso 2 a 70 dB (A) al posto di pilotaggio del timoniere, è stralciato. Questo valore figura infatti già all’articolo 128 capoverso 2 dell’ordinanza sulla navigazione interna (RS 747.201.1) e si applica a tutti i battelli, ossia anche a quelli adibiti al trasporto di passeggeri. Lo stralcio ha implicazioni solo per i battelli che finora hanno beneficiato della garanzia dei diritti acquisiti secondo l’articolo 57 capoverso 2 OCB. In virtù di questa garanzia, sui battelli interessati non dovevano essere adottate misure per ridurre il livello di rumore al posto di pilotaggio del timoniere. Non vi è tuttavia alcun motivo valido che giustifichi un trattamento diverso tra questo tipo di battelli e gli altri su tale aspetto, tanto più che i battelli impiegati per il trasporto di passeggeri sono generalmente in servizio per diverse ore e i conducenti sono esposti ad un elevato livello sonoro per un periodo di tempo relativamente lungo. Per evitare situazioni di difficol-