Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

utilizzato per l’impianto di accensione è l’acetilene. La nuova disposizione del numero 1.6.2 rimanda alle prescrizioni specifiche applicabili agli impianti d’accensione a gas e ha implicazioni a livello di collaudo (DE-OCB ad art. 18a n. 5, prima art. 19 n. 5) e di ispezione periodica (DE-OCB ad art. 50 n. 8).

DE-OCB ad art. 17 n. 1.7 – Descrizione della costruzione

La descrizione della costruzione serve a documentare la conformità del progetto di trasformazione o di costruzione di un battello alle prescrizioni applicabili. Nella pratica vi sono casi in cui il rispetto di una prescrizione delle DE-OCB risulta difficile o eccessivamente oneroso. Se vengono realizzate altre soluzioni, il richiedente deve indicare espressamente nella descrizione della costruzione eventuali deroghe alle disposizioni.

L’autorizzazione di eventuali deroghe da parte dell’autorità competente è retta dall’articolo 8 capoverso 2 OCB.

DE-OCB ad art. 18a

Queste disposizioni integrano le prescrizioni finora contenute nelle DE ad art. 19 in materia di collaudo dei battelli e degli impianti. Di conseguenza, le DE ad art. 19 sono state stralciate.

DE-OCB ad art. 18a n. 2 e 3 – Collaudo della caldaia a vapore e degli impianti ad aria compres-

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Le esigenze applicabili alle caldaie a vapore e agli impianti ad aria compressa sono rette dalla direttiva europea 97/23/EG, secondo cui il fabbricante di questi impianti deve presentare una dichiarazione di conformità. Il collaudo delle caldaie a vapore e degli impianti ad aria compressa in vista

dell’immissione in commercio dovrà essere effettuato da un servizio di ispezione del tipo A. Questo organismo è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) secondo la norma I-

SO/IEC 17020:2012. Si tratta di un organismo «di terza parte indipendente» che deve soddisfare particolari requisiti di garanzia di indipendenza (contrariamente ai servizi di ispezione di tipo B e C). Uno dei servizi di ispezione di tipo A accreditati in Svizzera è l’ASIT (Associazione svizzera ispezioni tecniche).

DE-OCB ad art. 18a n. 5 – Collaudo degli impianti a gas liquefatti e degli impianti d’accensione a gas

In questa sede si rinvia alle spiegazioni relative alle DE-OCB ad art. 17 n. 1.6.2.

DE-OCB ad art. 22 n. 1.1 – Categorie di battelli (concerne solo la versione tedesca)

Nella versione tedesca è stata corretta la lunghezza al galleggiamento misurata all’immersione di progetto per i battelli della categoria A (prima erroneamente LCWL = 20 m, ora LCWL  20,00 m).

DE-OCB ad art. 22 n. 3 e 4

L’attuale titolo del numero 3 è stato modificato in «Definizioni di tecnica navale».