Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine
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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148
tà economiche, la modifica viene messa in vigore tre anni dopo l’entrata in vigore delle altre disposizioni (cfr. disposizioni transitorie).
Art. 29 – Installazioni delle macchine, impianti per il combustibile
L’articolo revoca il divieto di utilizzare combustibili con un punto di infiammabilità inferiore a 55°C (ex cpv. 2, primo periodo), tra cui figura ad esempio la benzina. Finora solo i «piccoli battelli» potevano, in casi particolari, ottenere deroghe per utilizzare motori a benzina. Il capoverso 2 precisa la nozione di «piccoli battelli»: in futuro l’autorità competente potrà autorizzare l’impiego di motori fuoribordo a benzina per i battelli la cui lunghezza sul piano di galleggiamento non supera i 20 metri. (Nota: nelle DE-OCB la lunghezza del piano di galleggiamento corrisponde alla lunghezza al galleggiamento dei battelli di classe A, cfr. DE-OCB ad art. 22 n. 1.1).
La formulazione del capoverso 3 è più generale rispetto a quella attuale per tener maggiormente conto di altri sistemi di propulsione, quali i propulsori a idrogetto (jet) o i propulsori cicloidali Voith Schneider.
Per tener conto dell’elevato pericolo connesso ai vettori energetici particolari a bordo dei battelli,
l’autorità competente può, secondo il capoverso 4, ordinare il rispetto di particolari distanze di sicurezza tra lo scafo e i serbatoi. Questo vale anche per le tubature che trasportano i vettori energetici durante l’esercizio del battello. In tal modo si vuole evitare che in caso di collisione i serbatoi siano danneggiati. Le tubature per il rifornimento di combustibile non sono contemplate dall’articolo, in quanto dopo le operazioni di rifornimento possono essere completamente svuotate.
Attualmente vi sono disposizioni analoghe che disciplinano i requisiti di compartimentazione per garantire la galleggiabilità dei battelli in caso di falla. Infine, secondo il capoverso 5, i serbatoi per i combustibili e le tubature devono essere costruiti in materiale idoneo e resistere alle sollecitazioni prevedibili. Il capoverso 5 riprende sostanzialmente la formulazione dell’attuale capoverso 4.
Art. 29a – Installazioni per vettori energetici particolari (nuovo)
Il DATEC è autorizzato a emanare disposizioni sulle installazioni per l’impiego e l‘immagazzinamento di vettori energetici particolari utilizzati per la propulsione del battello e l’esercizio di gruppi ausiliari a bordo di battelli adibiti al trasporto di passeggeri. Le pertinenti disposizioni figurano nella parte II delle DE-OCB (nuova), dedicata specificatamente a questo tipo di vettori energetici. A questo proposito va menzionato che ai battelli alimentati con vettori energetici particolari sono applicabili sia la parte I sia la nuova parte II delle DE-OCB.