Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

DE-OCB ad art. 35 n. 8.2 – Illuminazione di emergenza

In questa sede viene precisato che in caso di guasto alla fonte principale di energia elettrica

l’illuminazione d’emergenza deve azionarsi automaticamente solo se prima del guasto il sistema di illuminazione normale a bordo del battello era alimentato dalla fonte principale di energia elettrica.

DE-OCB ad art. 35 n. 9 – Compartimenti non accessibili ai passeggeri (nuovo)

Poiché determinate zone non devono essere accessibili ai passeggeri, la nuova disposizione prevede che i compartimenti non accessibili devono essere contrassegnati con marcature ad hoc. Si tratta in particolare della cabina di comando, del locale apparato motore, del locale dei quadri elettrici e della zona dei verricelli.

Inoltre la disposizione stabilisce che i compartimenti particolarmente esposti al rischio di esplosione devono essere chiusi ai passeggeri. Se ne trovano segnatamente sui battelli con propulsione alimentata da vettori energetici particolari (locale macchine, locale in cui è installato il serbatoio, aperture di ventilazione nei locali in cui sono immagazzinati o utilizzati i vettori energetici particolari).

DE-OCB ad art. 36 n. 1.5 – Esigenze di protezione contro gli incendi per le vernici e le lacche

Nelle disposizioni si precisa che le vernici, le lacche e gli altri prodotti per il trattamento delle superfici applicati sugli elementi degli interni devono essere difficilmente infiammabili. Le disposizioni, quindi, non valgono per gli spazi esterni dei battelli. I mobili (ad es. tavoli e sedie) sono esclusi da questa disposizione a prescindere dalla loro collocazione sul battello (interno/esterno).

DE-OCB ad art. 36 n. 2.4 lett. c

Finora, i prodotti da costruzione e i rivestimenti dei pavimenti dei battelli dovevano appartenere alle classi «D» e «Dfl» secondo la norma EN 13501-1:2002. Queste due classi equivalgono a un grado di infiammabilità «mediamente infiammabile», il che non corrisponde all’intenzione iniziale del Consiglio federale. La modifica della classificazione in «C» e «Cfl» implica che i prodotti e i rivestimenti dovranno essere «difficilmente infiammabili». Quest’esigenza corrisponde alla disposizione dell’articolo 36 OCB.

Nella pratica questa modifica non porrà problemi poiché oltre alle esigenze legate al grado di infiammabilità sono applicabili prescrizioni distinte in materia di formazione di fumo in caso di incendio. Per rispettare queste disposizioni, la classe «D» non è più sufficiente: i prodotti e i rivestimenti dovranno almeno soddisfare le esigenze della classe «C».

DE-OCB ad art. 36 n. 3.1

La disposizione stabilisce che le aperture per l’entrata e l’uscita dell’aria devono poter essere chiuse per evitare il propagarsi di un incendio. Si precisa ora che dev’essere possibile chiudere le aperture dall’esterno del locale. Si vuole infatti evitare che per chiudere le aperture sia necessario entrare nel locale in cui è divampato l’incendio. A tal fine nelle DE-OCB ad art. 57a è stata inserita una disposizione transitoria.

DE-OCB ad art. 36 n. 3.4