Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine
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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148
Nell’ambito della revisione sono stati aggiornati vari moduli, elenchi e rinvii negli allegati A, B, C, D, E e F.
Il nuovo allegato G descrive i principi da considerare nell’elaborazione dell’analisi dei rischi secondo l’articolo 2 lettera c OCB. L’analisi dei rischi è necessaria ad esempio per l’omologazione di battelli con caldaie a vapore o di battelli con propulsione alimentata da vettori energetici particolari.
5.2. DE-OCB parte II, disposizioni concernenti i battelli alimentati con vettori energetici particolari
L’idea alla base dell’elaborazione di queste nuove prescrizioni è descritta al punto 3 del presente rapporto. Le nuove disposizioni esecutive contenute nella parte II si basano dal punto di vista formale sull’articolo 55 capoverso 1 dell’OCB rivista e sono suddivise in 11 capitoli.
Il capitolo 1 descrive il campo d’applicazione e lo scopo della parte II delle DE-OCB concernenti i battelli alimentati con vettori energetici particolari e precisa i principi applicabili alla costruzione di impianti che servono all’esercizio di battelli alimentati con questo tipo di vettori. Tra i principi vi sono tra l’altro le «regole della tecnica» (cfr. spiegazioni al punto 3 del rapporto). Il capitolo stabilisce che la valutazione e il controllo degli impianti devono poggiare su un’unica norma tecnica (regola della tecnica). Ciò significa che per l’esame e l’omologazione di impianti non si possono applicare prescrizioni diverse.
Il capitolo definisce una serie di termini, tra cui l’analisi dei rischi (introdotta con la presente revisione), il processo di gestione dei rischi, il rapporto di perizia, il manuale operativo e il piano di formazione. Per i termini già definiti nell’OCB o nella parte I delle DE-OCB si rinvia alla definizione corrispondente.
Il capitolo stabilisce inoltre i documenti, manuali e piani da inoltrare e il loro utilizzo (approvazione,
informazione).
Prima della messa in servizio gli impianti sono sottoposti a una serie di test e di controlli. Il capitolo ne precisa il tipo e la portata.
Gli altri capitoli della parte II delle DE-OCB riportano le prescrizioni che i singoli gruppi di impianti devono adempiere.
Il capitolo 2 stabilisce i dispositivi tecnici e le esigenze applicabili agli impianti per il combustibile.
Oltre a riportare le esigenze generali relative alla protezione contro le esplosioni nei locali in cui sono installati motori a combustione, bruciatori per il sistema di propulsione del battello o gruppi ausiliari