Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

Art. 49 – Principio (manutenzione)

L’articolo ha subito essenzialmente modifiche redazionali. Il termine di «installazioni» è sostituito con «infrastruttura». Le imprese di navigazione sono tenute a garantire la sicurezza provvedendo alla manutenzione e al rinnovamento dei loro battelli. Nella precedente versione le imprese erano tenute unicamente a garantire la sicurezza dell’esercizio.

Art. 49a – Ricorso a terzi (nuovo)

Questo articolo consente alle imprese di navigazione che non dispongono internamente delle conoscenze o delle installazioni e degli apparecchi necessari ad effettuare lavori di manutenzione di ricorrere ai servizi di specialisti esterni di comprovata competenza. In tal caso, l’impresa deve disporre in ogni momento di informazioni sufficienti sullo stato dei lavori che ha affidato a terzi. In questo modo l’impresa resta l’unica responsabile della sicurezza d’esercizio dei battelli e delle infrastrutture.

L’autorità competente può ordinare il ricorso a terzi se la pianificazione, l’esecuzione o la sorveglianza della manutenzione effettuate internamente non soddisfano i requisiti (cpv. 3).

Art. 50 cpv. 1 e 2, 3 (nuovo) – Controlli, ispezioni e libro di bordo

Per effetto dello stralcio dell’aggettivo «pubbliche» al capoverso 1, le disposizioni non valgono più solo per le imprese di navigazione titolari di una concessione (imprese pubbliche), ma anche per le imprese senza concessione federale.

Il capoverso 2 elenca le indicazioni che devono essere riportate nel libro di bordo. Non vengono apportate modifiche sostanziali.

Secondo il capoverso 3, il DATEC stabilisce i termini, il genere e la portata dei controlli periodici dei battelli, delle installazioni, dell’attrezzatura e dell’infrastruttura. I dettagli figurano già nella parte I delle DE-OCB.

Art. 51 cpv. 1 e 2 – Provvedimenti in caso di sicurezza insufficiente

Per motivi di sistematicità, i compiti dell’Ufficio federale dei trasporti che figuravano nei capoversi 1 e 2 dell’articolo sono stati spostati all’articolo 10 capoverso 3. Anziché «Ufficio federale» è stata scelta la formulazione «autorità competente» per tener conto del fatto che le disposizioni non valgono solo per le imprese di navigazione titolari di una concessione federale, bensì per tutte le imprese di navigazione (cfr. spiegazioni relative all’art. 50).

Art. 57 cpv. 4 e 6