Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine
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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148
5.1. DE-OCB parte generale I
Commento generale: in questa prima parte delle disposizioni esecutive si è provveduto ad aggiornare in vari punti i rinvii a norme o a disposizioni. Sono inoltre state apportate varie modifiche sostanziali e redazionali. Essendo già state descritte approfonditamente nelle spiegazioni relative alla revisione dell’OCB, le modifiche non verranno più commentate in questa sede. Ciò significa che si è rinunciato a commentare tutte le modifiche che riguardano la parte I delle DE-OCB.
Per facilitare la comprensione, nelle disposizioni esecutive riviste figurano anche passaggi che non hanno subito modifiche. Per permettere di distinguerli meglio, i passaggi modificati sono stati evidenziati in giallo.
Indice delle materie
Nell’indice delle materie la data di edizione di tutte le disposizioni, compresi i passaggi non modificati, è stata fissata a gennaio 2013. Il titolo dei numeri modificati è stato evidenziato in giallo. Sono stati evidenziati in giallo anche i numeri nei quali sono stati modificati singoli passaggi ma non il titolo. Le disposizioni esecutive abrogate sono barrate e evidenziate in giallo.
DE-OCB ad art. 6 n. 2.2 – Posti per passeggeri disabili (nuovo)
Secondo le disposizioni vigenti, le persone con handicap a bordo di battelli di nuova costruzione devono aver accesso a tutti i ponti accessibili ai passeggeri. Nella pratica è emerso che spesso questa disposizione non è attuabile a bordo dei piccoli battelli per mancanza di spazio e a causa degli effettivi di equipaggio limitati. Vi è inoltre il pericolo che in caso di emergenza a bordo i passeggeri disabili non possano essere evacuati dal ponte di coperta.
Per questo motivo il nuovo numero 2.2 stabilisce che l’accessibilità per i passeggeri disabili a bordo di battelli con al massimo due membri dell’equipaggio nautico può limitarsi al ponte principale (generalmente il ponte di entrata). Questa limitazione è tuttavia ammessa solo se la garanzia dell’esercizio e della sicurezza a bordo prevale sull’utilità per i passeggeri disabili.
DE-OCB ad art. 17 n. 1.3 e 1.4 – Caldaie a vapore e impianti ad aria compressa
Come già esposto nelle spiegazioni relative all’OCB (art. 17b), le esigenze per l’immissione in commercio delle caldaie a vapore e degli impianti ad aria compressa sono state modificate. È pertanto necessario stralciare le disposizioni che figurano ai numeri 1.3 e 1.4. La documentazione da inoltrare è precisata nelle DE-OCB ad art. 17b.
DE-OCB ad art. 17 n. 1.6.2 – Documentazione per gli impianti d’accensione a gas (nuovo)
Nella pratica i requisiti finora stabiliti per gli impianti a gas liquefatti non possono essere sempre applicati agli impianti d’accensione a gas delle caldaie a bordo di battelli a vapore. Generalmente, il gas