Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

Parallelamente ai criteri applicabili alla durata del ciclo di formazione e al tempo di navigazione del personale per il servizio di navigazione finora considerati, la disposizione menziona ora anche il tipo di vettore energetico utilizzato per la propulsione del battello o per il funzionamento dei gruppi ausiliari a bordo. L’aggiunta si iscrive nella logica dell’autorizzazione di vettori energetici particolari per la propulsione dei battelli. Per i battelli alimentati da vettori energetici convenzionali (ad es. diesel) non vi sono modifiche.

In particolare nel piano di formazione, che secondo la parte II numero 1.5.2 delle DE-OCB va presentato per i battelli alimentati con vettori energetici particolari, occorre indicare la durata minima della formazione. Questa dev’essere definita in base alla complessità dell’esercizio e agli eventuali pericoli connessi all’esercizio di questo tipo di battelli.

DE-OCB ad art. 43 n. 3.6 e 3.8

Il numero 3.6 precisa che l’impresa di navigazione è responsabile dello svolgimento dei controlli medi-

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ci periodici entro i termini prescritti (cfr. anche OCB art. 43 cpv. 1 ). L’impresa deve provvedere alle debite registrazioni e tenerle in ogni momento a disposizione dell’autorità competente.

Se dal controllo medico risulta che le condizioni generali di salute di un conduttore di battello sono tali da limitare la sua idoneità al servizio a bordo, l’impresa di navigazione informa immediatamente l’autorità competente (n. 3.8). Per tutti gli altri membri del servizio nautico e del servizio macchine spetta all’impresa adottare, in piena autonomia, le necessarie misure.

DE-OCB ad art. 43 n. 4.5.1- 4.5.3 – Ulteriori disposizioni (esame di conduttore di battelli)

Le disposizioni precisano le esigenze applicabili agli esami per estendere la licenza di condurre ad un’altra categoria di battello. In particolare viene stabilito che prima dell’esame pratico il candidato deve aver assolto un tempo di navigazione di almeno una stagione. Viene inoltre definito in modo più preciso l’intervallo entro il quale dev’essere sostenuto un nuovo esame teorico per l’ottenimento della licenza di conduttore di battello (n. 4.5.2). Questa modifica rende necessario l’adeguamento della disposizione della parte I delle DE-OCB ad art. 45 numero 3.4.1.

DE-OCB ad art. 43 n. 6.4 – Riconoscimento della licenza in caso di passaggio del titolare a un’altra impresa

Generalmente se un conduttore di battello passa ad un’altra impresa di navigazione, quest’ultima gli riconosce le conoscenze maturate. Oltre all’impiego su altri battelli, il passaggio a un’altra impresa implica il cambiamento dell’area geografica di navigazione. La nuova disposizione precisa che la nuova impresa ha la responsabilità di valutare se il conduttore ha sufficienti competenze per manovrare i battelli della flotta e se conosce a sufficienza la nuova area geografica di navigazione.

L’impresa presenta all’autorità competente una richiesta di riconoscimento della validità della licenza di condurre per la nuova area geografica di navigazione, nella quale attesta l’idoneità del conduttore. L’autorità competente decide in merito alla domanda. Generalmente non sono richiesti ulteriori esami