Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

Al numero 4 viene inserito una nuova sezione intitolata «Altre definizioni».

DE-OCB ad art. 22 n. 3.21 – Locali macchine

Le disposizioni definiscono quali locali sono considerati «locali macchine». Si tratta segnatamente di locali in cui sono installati motori a combustione interna, dispositivi a fiamma libera o motori elettrici per la propulsione del battello. La prescrizione relativa ai motori elettrici si applica principalmente ai motori potenti, che in caso di incendio possono comportare un pericolo maggiore a causa delle tensioni/correnti elettriche di elevata intensità. Per questo motivo le disposizioni menzionano espressamente i motori elettrici che servono alla propulsione dei battelli e non i motori elettrici utilizzati a bordo di un battello per scopi di «importanza secondaria».

L’attribuzione dei locali alla categoria «locali macchine» si ripercuote sulle esigenze in materia di tecnica antincendio (DE-OCB ad art. 36 n. 1.4), installazione di sistemi antincendio (DE-OCB ad art. 36

n. 5) e installazione di impianti fissi di estinzione (DE-OCB ad art. 39 n. 5).

DE-OCB ad art. 22 n. 3.22 – Locali dei quadri elettrici

Analogamente ai locali macchine, vengono definiti i «locali dei quadri elettrici». L’attribuzione a questa categoria ha un impatto sulla tecnica antincendio, l’installazione di sistemi antincendio e l’installazione di impianti fissi di estinzione.

DE-OCB ad art. 22 n. 4 – Altre definizioni

Questo numero contempla alcune nuove definizioni che sono principalmente correlate alle disposizioni sull’uso di vettori energetici particolari. Le definizioni non richiedono ulteriori spiegazioni e precisazioni.

DE-OCB ad art. 24 n. 2 – Stabilità allo stato integro

È stata apportata una serie di modifiche che riguardano essenzialmente la garanzia dei diritti acquisiti per i battelli beneficiari secondo l’articolo 57 OCB. A tal fine sono stati recepiti i criteri di stabilità fissati dall’ordinanza del 20 aprile 1976 dell’allora Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (DFTCE) concernente la navigazione sottoposta a concessione o a permesso. Questo corrisponde all’attuale prassi dell’UFT per la valutazione della stabilità di tali battelli.

DE-OCB ad art. 24 n. 2.3 – Battelli della categoria D1

Il contenuto delle disposizioni resta fondamentalmente invariato. I battelli della categoria D1 dovranno continuare a soddisfare, nel limite del possibile, le stesse esigenze di stabilità dei battelli delle categorie A o B. In pratica, tuttavia, ciò non è possibile senza apportare notevoli modifiche al battello o senza ridurre considerevolmente il numero di passeggeri ammessi.

Se le esigenze di stabilità non possono essere rispettate, la sufficiente stabilità deve essere dimostrata calcolando il momento di inclinazione trasversale risultante dallo spostamento laterale di persone secondo il numero 2.4, anziché il momento di inclinazione trasversale secondo il numero 2.1.1. Anche in questo caso sono state riprese le disposizioni già menzionate dell’ordinanza del DFTCE del 1976.