Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

Come già stabilito per i cavi di alimentazione delle valvole elettriche a chiusura rapida nel sistema d’alimentazione del combustibile (DE-OCB ad art. 29 n. 2.13), in futuro i cavi di alimentazione dei ventilatori elettrici o le valvole di aerazione nei locali esposti a elevato rischio di incendio dovranno essere protetti dal fuoco. In alternativa potranno essere fabbricati con materiali difficilmente infiammabili. Tra i locali esposti a elevato rischio di incendio vi sono il locale apparato motore, la cucina e il locale dei quadri elettrici. Nelle DE-OCB ad art. 57a è stata inserita una disposizione transitoria.

DE-OCB ad art. 36 n. 5.1

La formulazione «locali che presentano un elevato rischio d’incendio» è sostituita con un elenco dei locali nei quali occorre installare impianti automatici d’allarme (rivelatori): locale apparato motore, locale dei quadri elettrici, cucina, servizi igienici. Non sono state apportate modifiche sostanziali poiché i locali interessati sono indicati nell’elenco o sono compresi nella categoria «locale apparato motore» o «locale dei quadri elettrici».

DE-OCB ad art. 36 n. 5.2 – Omologazione degli impianti d’allarme antincendio

Secondo la disposizione attualmente in vigore, gli impianti d’allarme antincendio devono essere omologati in modo tale che possano essere installati a bordo di battelli adibiti al trasporto di passeggeri. Finora quale società di classificazione riconosciuta si menzionava tra l’altro l’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA). Tuttavia, poiché questa non rilascia omologazioni per impianti d’allarme antincendio utilizzati specificatamente a bordo di battelli, si è provveduto a stralciarla dalla disposizione. Gli impianti d’allarme antincendio devono pertanto essere collaudati e omologati per l’impiego a bordo di battelli da una società di classificazione riconosciuta.

DE-OCB ad art. 37 n. 3.2 lett. f – Schema dell’impianto per l’esaumento della sentina e dell’impianto antincendio

Finora occorreva presentare lo schema dell’impianto per l’esaurimento della sentina e dell’impianto antincendio all’autorità competente per approvazione (cfr. DE-OCB ad art. 17 n. 1.1.1 lett. h), ma non vi era l’obbligo di conservare o di affiggere gli schemi a bordo del battello. L’aggiunta alla lettera f colma questa lacuna e prevede che lo schema approvato dall’autorità competente va collocato in modo ben visibile nel punto in cui l’impianto viene azionato. Generalmente si tratta del luogo in cui si trovano le pompe o dove vengono azionate le valvole.

DE-OCB ad art. 39 n. 5 – Impianti antincendio fissi

In questa disposizione i termini «impianti fissi di estinzione incendi» e «sistemi antincendio» sono sostituiti da «impianti antincendio» per motivi di sistematicità.

Finora le disposizioni prevedevano che i battelli a propulsione elettrica dovevano essere dotati di un impianto antincendio fisso nel locale dei quadri elettrici. Lo scopo era di prescrivere tali impianti in particolare nei locali dei quadri elettrici in cui vi sono correnti e tensioni di forte intensità. L’attuale formulazione si è rivelata troppo imprecisa nella pratica. Il rimando al locale apparato macchine e al locale dei quadri elettrici secondo le DE-OCB ad art. 22 numeri 3.21 e 3.22 introduce una precisazione: