Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine
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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148
simili, il capitolo descrive le esigenze applicabili agli impianti per il combustibile rinviando alle regole della tecnica.
Il capitolo 3 riporta le esigenze applicabili alla protezione contro gli incendi a bordo di battelli alimentati con vettori energetici particolari. Anche in questo caso si rinvia alle regole della tecnica.
Anche il capitolo 4 rimanda alle regole della tecnica ma stabilisce anche ulteriori disposizioni complementari che riguardano tra l’altro la suddivisione delle zone in funzione del grado di pericolo (zona 0, 1 e 2).
Oltre a rinviare alle regole della tecnica, il capitolo 5 fissa requisiti particolari per i sistemi di controllo, di sorveglianza e di sicurezza degli impianti a gas a bordo e a terra.
Anche i capitoli 6 e 7 rinviano alle regole della tecnica.
Il capitolo 8 stabilisce per le celle combustibili disposizioni particolari oltre a quelle riportate nella parte II delle DE-OCB. Le disposizioni concernono le proprietà del sistema o del vettore energetico idrogeno. In linea di massima anche per le celle combustibili si rinvia alle regole della tecnica.
Il capitolo 9 contempla alcune disposizioni fondamentali applicabili all’esercizio, tra cui requisiti per il capotecnico o il suo sostituto, e descrive i compiti del capotecnico. Lo scopo di queste disposizioni è di garantire un know-how tecnico sufficiente.
Considerato il potenziale di pericolo di alcuni vettori energetici particolari, l’accesso ai compartimenti pericolosi è limitato con un rinvio alla parte I delle DE-OCB ad art. 35.
Il capitolo 10 stabilisce le esigenze applicabili al personale, al piano di formazione e di istruzione,
all’ispezione e alle esercitazioni dei ruoli a bordo dei battelli. Inoltre, con il rinvio alla pertinente ordinanza (OPI, RS 832.30) fissa regole per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. L’impresa è tenuta ad allestire una documentazione conforme alle prescrizioni della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) e a tenerla aggiornata.
Infine, l’autorità competente può ordinare il ricorso a medici o specialisti per valutare la sicurezza sul lavoro.
Il capitolo 11 stabilisce disposizioni applicabili ai controlli periodici degli impianti. La portata dei controlli è prescritta dal costruttore degli impianti e si basa sulle indicazioni del rapporto sulla gestione dei rischi. Il costruttore stabilisce anche gli intervalli tra i controlli, che devono essere approvati
dall’autorità competente.
I controlli periodici possono essere effettuati unicamente da persone autorizzate dall’UFT.