Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

al capoverso 5: anziché il termine «imprese di navigazione» viene utilizzato quello di «imprese di navigazione titolari di una concessione federale». Questa precisazione mira a chiarire che gli obblighi di cui ai capoversi 4 e 5 valgono solo per queste imprese.

Art. 45a – Direzione tecnica (nuovo)

Questo nuovo articolo stabilisce le esigenze applicabili alla direzione tecnica delle imprese di navigazione che operano con battelli alimentati con vettori energetici particolari. In tal modo si tiene conto dei rischi elevati connessi all’esercizio di questo tipo di battelli. Le imprese di navigazione direttamente interessate sono tenute a nominare un capotecnico o un suo sostituto. L’articolo disciplina i compiti e le competenze del capotecnico e del suo sostituito e definisce a grandi linee le conoscenze e

l’esperienza professionale necessarie. Esigenze quasi identiche vigono ad esempio per le imprese di trasporto a fune (cfr. ordinanza sugli impianti a fune, OIFT, art. 46, RS 743.011).

Art. 46 – Piano d’emergenza, servizio di salvataggio e di sicurezza

In passato, nell’ambito di esercitazioni d’emergenza, alcune imprese di navigazione hanno constatato che non sempre disponevano di basi sufficienti per gestire un’emergenza a bordo dei battelli adibiti al trasporto di passeggeri. Inoltre, le possibilità di intervento dei servizi esterni sui corsi d’acqua e sui laghi svizzeri sono molto diverse. In alcuni casi, la disponibilità dei servizi d’intervento è nettamente limitata in inverno. Parallelamente, negli anni scorsi molte imprese di navigazione hanno notevolmente aumentato l’offerta di corse durante la stagione invernale.

Conformemente al nuovo capoverso 1, le imprese di navigazione devono disporre di un piano

d’emergenza adeguato che consenta di gestire in modo rapido ed efficace un evento tenuto conto delle particolarità locali. Se per gestirlo l’impresa deve ricorrere a servizi d’intervento esterni, questi devono essere coinvolti nell’elaborazione del piano d’emergenza. In questo modo si garantisce che i compiti e la ripartizione dei ruoli siano noti ai membri dei servizi d’intervento e ai collaboratori

dell’impresa di navigazione. Lo stesso principio vale del resto anche per gli impianti di trasporto a fune (cfr. ordinanza sugli impianti a fune, OIFT, art. 44, RS 743.011).

Secondo il capoverso 4, il DATEC disciplina il ricorso a servizi d’intervento esterni. In questo modo si garantisce che le imprese di navigazione coinvolgano i servizi d’intervento esterni nel piano

d’emergenza qualora non dispongano di personale o di attrezzature e equipaggiamenti idonei per gestire questo tipo di eventi.

L’UFT sta elaborando una guida in collaborazione con i servizi d’intervento esterni e le imprese di navigazione. La guida, che sarà pronta nel primo trimestre 2013, servirà da base per l’elaborazione del piano d’emergenza.