Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine
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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148
anche i locali in cui si trovano i serbatoi per vettori energetici particolari devono essere dotati di un impianto antincendio fisso (n. 5.1.3).
Negli scorsi anni la potenza dei generatori utilizzati a bordo dei battelli adibiti al trasporto di passeggeri è aumentata in modo marcato, tanto da raggiungere quasi quella dei sistemi di propulsione dei battelli. Pertanto, in futuro i locali nei quali si trovano impianti elettrici ad alta potenza dovranno essere equipaggiati di un impianto antincendio fisso.
Va menzionato in particolare che nei locali apparato motore protetti da un impianto antincendio fisso l’aria comburente necessaria ai motori a combustione interna dev’essere aspirata dall’esterno solo in caso di incendio (n. 5.3.1). Finora questa disposizione aveva validità generale e non era limitata ai casi di incendio. In futuro si potrà quindi installare un sistema che aspira l’aria comburente all’interno del locale durante il normale esercizio. Non appena l’impianto antincendio fisso entra in funzione,
l’apporto d’aria esterna deve azionarsi automaticamente (n. 5.3.2).
DE-OCB ad art. 40 n. 2.4 – Diametro dei salvagenti anulari
Le disposizioni applicabili ai salvagenti anulari a bordo dei battelli adibiti al trasporto di passeggeri sono stati adeguati alla normativa internazionale e alla norma UNI EN 14144:2006 «Salvagenti anulari rigidi – Requisiti, prove». I salvagenti in dotazione possono continuare ad essere utilizzati a condizione che soddisfino almeno i requisiti stabiliti dalle DE-OCB nella versione del giugno 2007 (cfr. disposizioni transitorie secondo DE-OCB ad art. 57a).
DE-OCB ad art. 40 n. 3.3 e 3.4.1 – Zattere di salvataggio, zattere gonfiabili cui possono aggrap-
parsi le persone che si trovano in acqua
Le disposizioni sulle zattere di salvataggio (n. 3.3) e sulle zattere gonfiabili per le persone in acqua (n. 3.4.1) sono state stralciate poiché dalla scadenza del termine transitorio di cui alle DE-OCB ad art. 57
n. 2.4, ossia dal 1° giugno 2012, questi mezzi di salvataggio non sono più ammessi a bordo dei battelli adibiti al trasporto dei passeggeri.
DE-OCB ad art. 40 n. 3.4, 3.5 e 3.6 – Zattere gonfiabili, imbarcazioni di salvataggio
La distinzione tra zattere gonfiabili per le persone in acqua (finora n. 3.4 lett. a) e zattere gonfiabili sulle quali le persone possono salire (finora n. 3.4 lett. b) non è più necessaria, in quanto dal 1° giugno 2012 le zattere gonfiabili per le persone in acqua non sono più ammesse a bordo dei battelli adibiti al trasporto dei passeggeri. È stato quindi necessario modificare la numerazione e stralciare il numero 3.4.1. L’attuale numero 3.4.2, che stabilisce i requisiti per le zattere gonfiabili sulle quali le persone possono salire, diventa 3.5 e vengono aggiunte ulteriori suddivisioni.
I requisiti applicabili alle zattere gonfiabili sulle quali le persone possono salire sono inoltre stati allentati dal punto di vista materiale (n. 3.5.2), in particolare per quanto riguarda l’intervallo di temperatura dell’aria ambiente in base al quale sono ispezionate e omologate le zattere. Finora il criterio da soddisfare secondo le prescrizioni SOLAS prevedeva un intervallo fino a -30°C. Quest’esigenza, rivelatasi molto severa, non è necessaria sui laghi e sui corsi d’acqua svizzeri. Pertanto, l’intervallo di cui al