Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine
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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148
I capoversi 3 e 5 descrivono i compiti e le competenze dell’autorità competente in caso di difetti che mettono in pericolo la sicurezza di persone o merci. A tale scopo nei due capoversi sono state inserite parti che prima figuravano all’articolo 51 (cpv. 1 e 2).
Se stabilisce l’esistenza di un difetto, l’autorità competente esige in un primo tempo che l’impresa di navigazione avvii misure volte a ripristinare la sicurezza. Se le misure proposte dall’impresa non sono sufficienti, l’autorità competente può ordinare provvedimenti di portata più ampia o incaricare terzi dell’adozione di misure appropriate. Da ultimo, l’autorità può limitare o vietare con effetto immediato l’esercizio di un battello o di un’infrastruttura se lo impongono motivi di sicurezza (cpv. 5).
Art. 11 – Collaborazione
Al capoverso 1 il termine «installazione» è sostituito con «infrastruttura».
I compiti delle imprese di navigazione in relazione alla collaborazione con le autorità di sorveglianza competenti sono formulati in modo più preciso rispetto all’attuale versione.
Art. 12 – Responsabilità delle imprese di navigazione
I compiti delle imprese di navigazione in relazione alla sicurezza d’esercizio vengono formulati e stabiliti in modo generale. In particolare, si sottolinea che la responsabilità della sicurezza dell’esercizio incombe in primo luogo all’impresa di navigazione e non all’autorità di sorveglianza. Il termine «installazioni» è sostituito da «infrastruttura».
Art. 13 – Organizzazione d’esercizio
Il termine «installazioni» è sostituito da «infrastruttura».
Le esigenze in materia di organizzazione d’esercizio sono state riformulate in considerazione della possibilità, introdotta con la revisione, di impiegare vettori energetici particolari per la propulsione dei battelli. Il tipo di impianti di propulsione (e dei vettori energetici impiegati) o il tipo di infrastruttura hanno un impatto sull’organizzazione d’esercizio di un’impresa di navigazione.
Art. 14 – Prescrizioni d’esercizio
Finora quest’articolo era applicabile solo alle imprese di navigazione pubbliche, ossia a quelle titolari di una concessione federale. Con lo stralcio dell’articolo «pubbliche» la disposizione vale per tutte le imprese di navigazione, quindi anche a quelle senza concessione federale.
Art. 15 – Obbligo di notifica delle imprese pubbliche di navigazione
Il termine «installazioni» è sostituito da «infrastruttura».