Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

Le prescrizioni di cui ai numeri 1.3 e 2.4 relative ai battelli di categorie C e E tengono conto dei risultati dei calcoli di stabilità da presentare all’autorità, analogamente alle esigenze di galleggiabilità in caso di falla. L’autorità competente stabilisce nel caso singolo il bordo libero o la distanza di sicurezza necessari.

Per i battelli della categoria D (D1 e D2) vengono riprese ai numeri 1.4 e 2.5 le prescrizioni

dell’ordinanza del DFTCE del 20 aprile 1976. In tal modo si tiene conto della garanzia dei diritti acquisiti secondo l’articolo 57 OCB.

DE-OCB ad art. 25 n. 3 – Marche di bordo libero

La disposizione è stralciata perché non ha un’utilità pratica per i battelli adibiti al trasporto di passeggeri. Il carico di questi battelli si basa sul numero di passeggeri ammessi a bordo. Nella pratica, sono i membri dell’equipaggio nautico a contare i passeggeri in modo da evitare situazioni di sovraccarico. Nella pratica l’immersione a battello carico non viene verificata.

La disposizione sulle marche di bordo libero resta applicabile per i traghetti che trasportano veicoli e passeggeri. Vengono inoltre apportati adeguamenti redazionali di lieve entità.

DE-OCB ad art. 25 n. 4 – Marche d’immersione

La struttura delle disposizioni è stata precisata.

DE-OCB ad art. 29 n. 1.4.1 – Condotte dei gas di scarico

In conformità delle disposizioni internazionali sulla temperatura massima della superficie delle condotte di scarico (ad es. SOLAS, prescrizioni di classificazione per i battelli della navigazione interna) viene fissata una temperatura massima di 220°C a titolo di misura di protezione antincendio. A prescindere da questa temperatura massima, è necessario isolare le condotte per i gas di scarico qualora vi sia il rischio di ustioni da contatto accidentale.

DE-OCB ad art. 29 n. 3 – Vettori energetici particolari (nuovo)

In questa sede si rinvia alla nuova parte II delle disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione dei battelli concernenti i battelli con propulsione alimentata da vettori energetici particolari.

Le disposizioni prevedono una distanza di sicurezza tra i serbatoi che contengono vettori energetici particolari e lo scafo del battello. Le disposizioni si applicano per analogia anche alle tubature che durante l’esercizio del battello sono riempite di vettori energetici particolari. Le tubature per il rifornimento di combustibile non sono contemplate da queste disposizioni, in quanto dopo le operazioni di rifornimento possono essere completamente svuotate.

La distanza di sicurezza vale per i serbatoi e le tubature che contengono sostanze ad alto rischio di esplosione. Generalmente, la distanza tra il serbatoio o la tubatura e il fasciame esterno del battello dev’essere almeno pari a un quinto della larghezza dello scafo. Questa distanza minima rientra già nei criteri applicabili alla compartimentazione di un battello per garantire la galleggiabilità in caso di falla (cfr. DE-OCB ad art. 24).