Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

Inoltre l’autorità competente può esigere di considerare anche altri momenti di inclinazione (cfr. DE-OCB ad art. 24 n. 2.5.2, invariata).

DE-OCB ad art. 24 n. 2.4 – Momento di inclinazione trasversale risultante dallo spostamento laterale di persone per battelli delle categorie D1 e D2

Le disposizioni del numero 2.4 definiscono il momento di inclinazione trasversale risultante dallo spostamento laterale di persone. Il calcolo si basa su vari fattori che dipendono dal tipo di costruzione del battello. Si tratta dei momenti di inclinazione che figurano nell’ordinanza del DFTCE del 1976. In questo modo si garantiscono i diritti acquisiti per i battelli beneficiari secondo l’articolo 57 OCB.

DE-OCB ad art. 24 n. 2.5.3

Le disposizioni integrano il criterio dell’angolo di inclinazione trasversale ammesso (al massimo 8°) per i battelli che circolano sui fiumi (ad es. Reno, Limmat). Si tratta di una disposizione che figurava già nell’ordinanza del DFTCE del 20 aprile 1976. L’angolo di inclinazione trasversale ammesso per i battelli in servizio sui laghi resta invariato (al massimo 10°).

DE-OCB ad art. 24 n. 2.5.5 – Bordo libero residuo, distanza di sicurezza residua

Per ragioni di coerenza, la disposizione relativa al bordo libero residuo e alla distanza di sicurezza residua è stata spostata nelle DE-OCB ad art. 25 n. 1.4.2 e 2.5.2.

DE-OCB ad art. 24 n. 3 – Stabilità in caso di falla

È stata apportata una serie di modifiche che riguardano essenzialmente la garanzia dei diritti acquisiti per battelli beneficiari secondo l’articolo 57 OCB. A tal fine per i battelli della categoria D1 sono stati recepiti i criteri di stabilità in caso di falla fissati dall’ordinanza del DFTCE concernente la navigazione sottoposta a concessione o a permesso del 20 aprile 1976. Questo corrisponde all’attuale prassi dell’UFT per la valutazione della stabilità di tali battelli. Si rinvia inoltre alle spiegazioni relative alle DE-OCB ad art. 24 numero 2.3.

Nell’ultimo periodo del numero 3.3 il termine «revisioni» è stato sostituito con «risanamenti» per allineare la terminologia a quella utilizzata nella direttiva dell’UFT concernente l’art. 57 OCB del 1° maggio 2010. La sostituzione non richiede modifiche sostanziali.

DE-OCB ad art. 25 n. 1 e 2 – Bordo libero, distanza di sicurezza

Per motivi di coerenza, le DE-OCB ad art. 24 numero 2.5.5 concernenti il bordo libero residuo e la distanza di sicurezza residua sono state spostate e inserite in questo numero. Non sono state apportate modifiche sostanziali.

Le esigenze in materia di bordo libero e distanza di sicurezza delle varie categorie di battelli sono state riorganizzate e delimitate in modo più preciso. Non sono state apportate modifiche sostanziali. Rispetto all’attuale versione delle disposizioni, i titoli dei singoli numeri descrivono con maggiore precisione il campo d’applicazione e la categoria di battello corrispondente.