Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

Il capoverso 5 esige un rapporto sulla sicurezza per i battelli alimentati con vettori energetici particolari e per le infrastrutture. Il rapporto serve a certificare che l’esercizio è sicuro ed è conforme alle disposizioni delle DE-OCB e che tutti i componenti dei battelli e delle installazioni sono costruiti in modo da permettere la manutenzione e i controlli e da garantire un esercizio sicuro.

Art 6 – Considerazione di altri interessi

Il termine «installazioni» ai capoversi 1 e 2 è sostituito da «infrastruttura».

Art. 7 lett. a-c e e – Prescrizioni completive

I rinvii alle prescrizioni applicabili a singoli impianti di un battello sono stati aggiornati, in particolare per gli impianti ad aria compressa e le caldaie a vapore, la cui messa in circolazione, ispezione e esercizio sono ora disciplinati dall’ordinanza sull’utilizzo di attrezzature a pressione (RS 832.312.12). Sono invece stati stralciati i rinvii all’ordinanza del 9 aprile 1925 concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore e quelli all’ordinanza del 19 marzo 1938 concernente

l’impianto e l’esercizio dei recipienti a pressione.

Poiché l’ordinanza del 21 agosto 1962 sulle norme edilizie è stata abrogata, il rinvio alla lettera e è stato stralciato. (Nota: nelle DE-OCB ad art. 42 è stato inserito un rinvio alle norme svizzere determinanti per l’edilizia).

Art. 8 – Deroghe alle prescrizioni

Poiché in passato l’applicazione delle deroghe alle prescrizioni dell’OCB non è stata uniforme, nei capoversi 2 e 3 sono state inserite precisazioni per uniformarla. Segnatamente, le deroghe sono autorizzate se il richiedente prova che la protezione dell’ambiente è garantita e che viene mantenuto lo stesso livello di sicurezza. In alternativa, le deroghe sono autorizzate a condizione che non ne derivi un rischio inaccettabile e che vengano adottate tutte le misure proporzionate atte a ridurre i rischi.

L’impiego di battelli che non soddisfano completamente le prescrizioni dell’ordinanza è autorizzato solo per scopi speciali durante manifestazioni limitate nel tempo. Questa disposizione non deve indurre ad aggirare altre prescrizioni menzionate ad esempio all’art. 7 OCB.

Art. 10 – Compiti e competenze dell’autorità di vigilanza (sorveglianza esterna)

Come accennato nell’introduzione, il capoverso 1 di questo articolo sancisce la sorveglianza in funzione dei rischi della costruzione, dell’esercizio e della manutenzione dei battelli e delle infrastrutture da parte dell’autorità competente. Nell’ambito della sorveglianza l’autorità può esigere la presentazione di vari rapporti e prove (cpv. 2), la cui elaborazione compete al richiedente o allo specialista incaricato dall’impresa di navigazione.