Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine
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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148
1. Premessa
L’ordinanza sulla costruzione dei battelli (OCB) e le pertinenti disposizioni esecutive del DATEC (DE-OCB) disciplinano la costruzione e l’esercizio dei battelli per il trasporto di passeggeri e
dell’infrastruttura delle imprese di navigazione che operano sulle acque svizzere e contemplano tra l’altro prescrizioni sui combustibili autorizzati per i motori dei battelli. Finora i combustibili con un punto di infiammabilità inferiore a 55°C non erano ammessi. Questa disposizione, introdotta per ragioni di sicurezza nel 1994 in concomitanza con l’adozione dell’OCB e delle DE-OCB (ad es. per prevenire esplosioni provocate dai vapori di benzina), esclude tuttavia l’uso del metano o dell’idrogeno quali vettori energetici per la propulsione dei battelli.
Di recente gli sforzi per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dai battelli si sono intensificati e si è cominciato a discutere dell’eventualità di autorizzare anche altri vettori energetici – i cosiddetti «vettori energetici particolari» – quali ad esempio il metano. Da qualche tempo anche nella navigazione sportiva e di diporto si trovano esempi di motori alimentati con questo tipo di vettori.
2. Scopo
Il presente progetto di revisione dell’OCB mira ad autorizzare l’uso di combustibili o carburanti particolari (denominati «vettori energetici particolari») per la propulsione dei battelli adibiti al trasporto di passeggeri. In vista del loro uso a bordo, è necessario anche rivedere le disposizioni esecutive all’OCB. Inoltre, vanno emanate prescrizioni applicabili alle imprese che operano con battelli alimentati con questo tipo di vettori energetici come pure prescrizioni applicabili alla costruzione e
all’equipaggiamento di questi battelli. Pertanto, il progetto prevede l’introduzione di una nuova parte delle DE-OCB dal titolo «Disposizioni esecutive del DATEC sull’ordinanza sulla costruzione dei battelli applicabili ai battelli alimentati con vettori energetici particolari».
La revisione è anche l’occasione per apportare una serie di adeguamenti all’ordinanza e alle disposizioni esecutive. Ad esempio, le esigenze per le imprese di navigazione con e senza concessione federale vengono armonizzate e in vari articoli il termine «impresa pubblica di navigazione» è sostituito con quello di «impresa di navigazione». Ciò permette di estendere il campo d’applicazione alle imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione.
3. Procedura e struttura
I testi normativi sono stati rivisti e rielaborati di concerto con l’Associazione delle aziende svizzere di navigazione (AASN). In assenza di disposizioni armonizzate a livello europeo sui battelli della navigazione interna con propulsione alimentata da vettori energetici particolari, si è rinunciato a disposizioni dettagliate. Le ricerche sulle disposizioni internazionali già in vigore hanno mostrato che esistono direttive di società di classificazione per la costruzione di sistemi di propulsione e di gruppi ausiliari alimentati da vettori energetici particolari e che vi sono varie norme internazionali applicabili a singoli