Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

componenti di questi sistemi o impianti. Per permettere di applicare queste disposizioni alla situazione svizzera, nella nuova parte II delle DE-OCB si rimanda in generale alle «regole della tecnica». Con quest’espressione si intendono esplicitamente le direttive delle società di classificazione sulla costruzione navale per la navigazione interna e/o marittima e le norme applicabili a questo settore.

L’OCB stabilisce il principio secondo cui l’esame completo dei piani, dei calcoli, delle attestazioni e dei certificati per i battelli e gli impianti è affidato all’autorità competente. Lo stesso vale per la sorveglianza della costruzione, dell’esercizio e della manutenzione dei battelli e dell’infrastruttura. Il principio resta invariato per quanto attiene all’esame della documentazione. Tuttavia, la sorveglianza, anziché essere completa, è ora impostata in funzione dei rischi. Nell’ambito dell’esame della documentazione, delle attestazioni e dei battelli l’autorità competente può inoltre consultare periti esterni. Questa possibilità vale per la costruzione e la trasformazione di battelli alimentati sia con vettori energetici convenzionali (diesel) sia con vettori energetici particolari. Per questi ultimi si ricorre di regola a un perito, in modo da tener conto dei rischi legati all’immagazzinamento dei vettori energetici e all’esercizio dei battelli alimentati con questi vettori.

Le disposizioni esecutive per i battelli alimentati con vettori energetici particolari sono inserite nella parte II delle DE-OCB. Si è voluto così raggruppare, come peraltro è stato fatto finora, tutte le disposizioni sulla costruzione e l’esercizio dei battelli adibiti al trasporto di viaggiatori in una sola normativa, a tutto vantaggio di chi è chiamato ad applicarle. Con l’integrazione nelle DE-OCB di una parte speciale che raggruppa le esigenze applicabili all’uso di vettori energetici particolari si intende continuare a garantire una visione d’insieme chiara delle disposizioni applicabili.

4. Spiegazioni relative alle modifiche dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli (OCB)

In generale

Nell’ambito della revisione dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli (OCB) sono stati uniformate alcune definizioni, tra cui quella di «infrastruttura» (finora: «installazioni»). Nell’OCB per «infrastruttura» si intendono le costruzioni e le opere necessarie all’esercizio di battelli, ad es. gli impianti di approdo, gli impianti dei cantieri navali ecc. L’enumerazione non è completa. Poiché nell’attuale versione dell’ordinanza il termine «impianto» è stato utilizzato in modi diversi, la revisione punta ad uniformare la terminologia. Inoltre, il termine figura anche in un altro contesto, ossia nella descrizione dei requisiti applicabili agli impianti di propulsione, alla timoneria, alle caldaie a vapore, agli impianti di sentina o altro.

Un altro termine usato più volte nell’ordinanza è «installazione», che generalmente indica un insieme formato da singoli impianti.