Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine
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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148
numero 3.5.2 lettera b e c è stato limitato a -18°C. Questo è in linea con le esigenze del codice per le unità veloci «High Speed Craft Code» (HSC Code) e con le prescrizioni SOLAS dell’OMI.
È probabile che l’allentamento dei requisiti porterà a un aumento del numero di fornitori di zattere gonfiabili, il che è positivo perché promuove la loro diffusione. Non è detto tuttavia che i fornitori si avvarranno effettivamente di questa possibilità.
Le disposizioni applicabili alle imbarcazioni di salvataggio restano invariate dal punto di vista materiale, anche se cambia la loro numerazione (prima 3.5 e segg., ora 3.6 e segg.).
DE-OCB ad art. 40 n. 4.1.2 (concerne il testo tedesco e italiano)
Nella disposizione relativa ai mezzi di salvataggio adatti ai bambini è stato stralciata la parola «anche» al numero 4.1.2. L’articolo 40 capoverso 3 OCB prevede che l’effettivo minimo di mezzi di salvataggio sui battelli deve ammontare al 100 per cento del numero di passeggeri massimo ammesso. Lasciando l’attuale formulazione delle DE-OCB questa prescrizione risulterebbe inasprita, in quanto sul mercato non sono disponibili mezzi di salvataggio individuali adatti nella stessa misura a adulti e bambini. I mezzi di salvataggio per bambini devono quindi essere portati a bordo in più di quelli per gli adulti.
DE-OCB ad art. 40 n. 7 – Manutenzione, controlli periodici e sostituzione di mezzi di salvatag-
gio
Per ragioni di sistematicità, il contenuto di questo numero è stato stralciato e inserito nella parte I delle DE-OCB ad art. 50 al numero 10.3.
DE-OCB ad art. 42 n. 1.1 – Norma applicabile per la costruzione di impianti d’approdo
Poiché l’ordinanza sulle norme edilizie (RS 720.1) è stata abrogata nel 2001, il rinvio all’ordinanza è stato sostituito dal rimando generico alle norme svizzere determinanti.
DE-OCB ad art. 42 n. 2.1 – Attrezzatura degli impianti d’approdo
I requisiti applicabili alle barriere di protezione degli impianti d’approdo sono precisati da alcuni esempi. Con un rinvio alla norma svizzera SN 640 568 vengono stabilite le esigenze applicabili ai dispositivi che sostituiscono le ringhiere degli impianti di approdo.
DE-OCB ad art. 42 n. 4 – Materiale di salvataggio presso gli impianti d’approdo (nuovo)
Nell’ambito delle verifiche dell’equipaggiamento degli impianti d’approdo effettuate negli scorsi anni dall’UFT, sono emerse incertezze circa i requisiti minimi e la dotazione di materiale di salvataggio degli impianti d’approdo. Questa nuova disposizione concretizza le prescrizioni generali di cui
all’articolo 42 OCB.
Lo scopo delle disposizioni è di fare in modo che le persone cadute in acqua accidentalmente nei pressi di un impianto d’approdo possano essere tratte in salvo grazie ai mezzi di salvataggio o possano mettersi da sole in sicurezza.