Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

La distanza tra il serbatoio o la tubatura e il fasciame esterno del battello non può in alcun modo essere inferiore a 0,8 m. Se si prevede di ridurre la distanza a 0,8 m lo scafo del battello dev’essere rinforzato nel settore del battello corrispondente. Generalmente gli interventi di rinforzo concernono i locali in cui si trovano il serbatoio e/o le tubature. Le distanze di sicurezza e le prescrizioni relative agli elementi costruttivi risultano dall’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), parte 9 (prescrizioni relative alla costruzione).

Per le imbarcazioni pluriscafo la distanza di sicurezza è riferita alle superfici laterali esterne degli scafi. La distanza minima ammessa dalle superfici laterali interne è di 0,30 m. In questo modo è possibile installare serbatoi e sistemi di tubature lungo le superfici laterali interne protette dello scafo.

DE-OCB ad art. 30 n. 2.3 – Dispositivo di governo d’emergenza (nuovo)

L’aggiunta mira a separare il più possibile il sistema di governo principale da quello d’emergenza. In particolare punta a separare la parte idraulica dell’apparecchio di comando da quella elettrica nel sistema di governo principale e in quello d’emergenza.

DE-OCB ad art. 30 n. 4 – Regolatore di velocità di accostata (nuovo)

L’impiego di regolatori di velocità di accostata (autopiloti) a bordo dei battelli adibiti al trasporto di passeggeri è aumentato. Finora, però, nelle DE-OCB non figuravano prescrizioni in materia. L’aggiunta del numero 4 colma questa lacuna. In futuro verranno applicate le stesse prescrizioni di quelle in vigore nella navigazione sul Reno. A tale scopo è stata inserita una disposizione transitoria nelle DE-OCB ad art. 57a.

DE-OCB ad art. 31

La sostituzione nella versione tedesca del termine «Lenzeinrichtung» con «Lenzanlage» ha richiesto l’adeguamento dei titoli dei fogli corrispondenti. Non vi sono state modifiche sostanziali.

DE-OCB ad art. 32 n. 1 – Caldaie a vapore

Il rimando alle disposizioni vigenti relative alle caldaie a vapore è stato stralciato (cfr. spiegazioni al punto 4 dei commenti sugli articoli 7 e 17b OCB).

DE-OCB ad art. 32 n. 3.3 e 3.4 – Impianti elettrici di emergenza

L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) ha emanato delle direttive sugli impianti elettrici su natanti (Dir. Natanti). Le direttive si basano sull’ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), di cui il 1° ottobre 2012 è entrata in vigore una revisione sostanziale. Secondo le direttive dell’ESTI i controlli a bordo devono essere effettuati da esperti accreditati. Per questo motivo è opportuno, nel limite del possibile, riunire in un’unica normativa i requisiti che gli impianti elettrici a bordo di battelli adibiti al trasporto di passeggeri devono soddisfare. È quanto è stato fatto per gli impianti elettrici di emergenza, integrando i requisiti che figuravano ai numeri 3.3 e 3.4 delle DE-OCB nella nuova versione delle direttive dell’ESTI. Pertanto, i numeri 3.3. e 3.4 sono stati abrogati..