Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine

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N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148

Il capoverso 3 crea la base normativa formale per l’equipaggiamento di determinati locali a bordo di battelli con impianti antincendio fissi. Questo tipo di impianti è stato prescritto per i nuovi battelli dall’ultima revisione delle DE-OCB intervenuta nel 2007. L’installazione di impianti antincendio è prescritta in particolare per i locali nei quali sono installati impianti elettrici o batterie di grande potenza, macchine o serbatoi per immagazzinare vettori energetici particolari. I dettagli sono contenuti nella parte I delle DE-OCB ad art. 39.

Per i battelli in servizio vale la garanzia dei diritti acquisiti secondo l’articolo 57 capoverso 3, ovvero questi battelli non devono essere equipaggiati di impianti antincendio. Restano tuttavia riservate le disposizioni dell’articolo 57 capoverso 4 (adeguamenti in caso di trasformazione).

Art. 41 – Principio

Il termine «installazioni» è sostituito da «infrastruttura».

Art. 43 – Personale

Il capoverso 1 è stato completato e prevede che la preparazione delle installazioni e dell’infrastruttura per l’esercizio nonché i lavori da effettuare sulle stesse al termine dei trasporti possono essere affidati soltanto a personale qualificato che ha superato gli esami prescritti. In questo modo si tiene conto della crescente complessità delle installazioni e degli impianti a bordo. Questo vale in particolare – ma non solo – per i battelli alimentati con vettori energetici particolari.

bis

Il capoverso 1 stabilisce espressamente che la responsabilità in materia di formazione e esami del personale spetta alle imprese di navigazione. La responsabilità delle imprese si estende in particolare anche alla sorveglianza della conformità dei controlli e degli esami periodici prescritti. Tra questi vi sono ad esempio i controlli medici periodici o l’esame periodico delle conoscenze di servizio del personale di navigazione. Le imprese sono tenute a documentare adeguatamente gli esami e i controlli effettuati.

Le disposizioni valgono non solo, come finora, per le imprese di navigazione pubbliche (ossia titolari di una concessione federale), ma anche per le imprese senza concessione federale (cpv. 2). A tale scopo l’aggettivo «pubbliche» è stato stralciato.

Il capoverso 3 autorizza il DATEC a stabilire requisiti che il personale deve rispettare nell’impiegare gli impianti e l’infrastruttura in caso di esercizio con vettori energetici particolari.

Art. 44 cpv. 5 – Equipaggio

I capoversi 4 e 5 di quest’articolo sono stati inseriti il 9 novembre 2009 nell’ambito della modifica delle ordinanze della prima fase della Riforma delle ferrovie 2. Viene ora aggiunta un’ulteriore precisazione