Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
N. di registrazione/dossier: 240.62/2012-11-02/148
L’attuale disposizione del capoverso 4 che disciplina gli adeguamenti in caso di trasformazioni di battelli va modificata per tener conto delle trasformazioni volte all’impiego di vettori energetici particolari per la propulsione dei battelli. Tali trasformazioni si ripercuotono generalmente su diverse caratteristiche rilevanti per la sicurezza di un battello, dei suoi impianti o del suo equipaggiamento. Pertanto,
nello specifico occorre verificare se – e all’occorrenza in quali settori – vanno definiti requisiti supplementari in relazione all’entità della trasformazione (cfr. anche DE-OCB, parte I, art. 57a).
Al capoverso 6 il termine «installazioni» è sostituito con «infrastruttura».
Art. 57a – Disposizioni transitorie relative alla modifica del …….
Secondo il capoverso 1, gli impianti ad aria compressa e le caldaie a vapore già in servizio possono continuare ad essere impiegati conformemente al diritto vigente (garanzia dei diritti acquisiti). Anche se non sono necessarie prove supplementari, i controlli periodici prescritti vanno effettuati e gli eventuali difetti eliminati.
L’installazione di impianti antincendio fissi nei battelli in servizio non è prescritta (cfr. garanzia dei diritti acquisiti secondo l’art. 57 cpv. 2). Come già menzionato all’articolo 57 capoverso 4, l’autorità competente controlla, secondo l’articolo 57a capoverso 2, se nell’ambito di una trasformazione occorre montare impianti antincendio fissi a bordo di battelli in servizio. A tale scopo vengono verificate la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica. Se questi criteri sono soddisfatti, l’autorità ordina il montaggio di questi impianti. L’autorità può però accordare deroghe qualora i costi risultassero sproporzionatamente elevati o qualora sorgessero problemi tecnici particolari.
Il nuovo piano d’emergenza previsto all’articolo 46 capoverso 1 dev’essere allestito entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica (cpv. 3).
5. Spiegazioni relative alla revisione delle disposizioni esecutive del DATEC revisione delle disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB)
Le disposizioni esecutive sono suddivise in due parti. La prima comprende le disposizioni generali in vigore applicabili a tutti i battelli adibiti al trasporto di passeggeri che rientrano nel campo
d’applicazione dell’OCB; la seconda (nuova) contempla disposizioni specifiche applicabili ai battelli adibiti al trasporto di passeggeri alimentati con vettori energetici particolari secondo l’articolo 17a capoverso 2 OCB.
Entrambe le parti delle disposizioni esecutive saranno pubblicate in un documento.