Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine
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Limitazione alle imposte dirette (imposta sul reddito e sulla sostanza)
Questa soluzione sarebbe ipotizzabile, visto che la maggior parte delle CDI che concretizzano l’assistenza amministrativa interessano esclusivamente le imposte dirette. A sfavore di una simile soluzione vanno invece gli obiettivi divergenti della procedura di assistenza amministrativa e di quella di assistenza giudiziaria. Nel caso dell’assistenza amministrativa, l’individuazione d’infrazioni fiscali serve principalmente per permettere allo Stato richiedente di riscuotere le imposte. L’assistenza giudiziaria in materia penale, invece, è volta al perseguimento di reati. Nel caso di una decurtazione di tributi fiscali, la doppia punibilità è data indipendentemente dal tipo di tributo. Per questo motivo, l’assistenza giudiziaria può essere prestata anche se il diritto svizzero non prevede lo stesso tipo di tributi. Il fatto che, in passato, la Svizzera si sia spinta più avanti nel campo delle imposte indirette rispetto a quello delle imposte dirette16, va altresì a sfavore di una limitazione della nuova normativa alle imposte dirette.
Ritiro della riserva fiscale nei confronti di tutti gli Stati
Il ritiro completo della riserva fiscale nella legge sull’assistenza in materia penale implicherebbe per la Svizzera l’obbligo di prestare l’assistenza giudiziaria a tutti gli Stati in caso di reati fiscali. Questa soluzione non è stata considerata perché avrebbe indebolito la posizione del nostro Paese nella negoziazione delle CDI secondo la Convenzione modello dell’OCSE. Nel quadro del disciplinamento rinegoziato di assistenza amministrativa concernente lo scambio d’informazioni, è finora stato possibile soddisfare in numerosi casi anche le esigenze svizzere (p. es. l’introduzione di una clausola arbitrale o i miglioramenti nel campo dell’imposizione dei dividendi). Considerato quanto appena detto, la modifica della riserva fiscale nella legge sull’assistenza in materia penale si applicherà soltanto agli Stati con cui la Svizzera ha concluso una CDI rivista. È quindi stato proposto, consapevolmente, un modo di procedere che permette di adempiere anche nel settore dell’assistenza giudiziaria l’obbligo di cooperare nelle questioni fiscali assunto nel quadro dell’assistenza amministrativa. In questo modo si evitano contraddizioni nel campo della cooperazione internazionale.
1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Per molto tempo in Europa i reati fiscali, come anche le infrazioni militari e politiche, non hanno dato luogo a estradizione o ad assistenza giudiziaria. In passato il sostegno tra Stati nell’ambito della riscossione degli introiti fiscali era infatti malvisto. Quest’ottica è poi cambiata perché la criminalità economica transfrontaliera si è tradotta viepiù in forme d’infrazione alla legislazione fiscale, minacciando di scalzare le fondamenta dello Stato. Per questo motivo occorreva intensificare la cooperazione tra le autorità giudiziarie incaricate del perseguimento e della repressione dei reati fiscali17. Di conseguenza, il Consiglio d’Europa ha elaborato svariati strumenti per lottare più efficacemente contro la frode fiscale e la sottrazione d’imposta. Tra di
16 Cfr. n. 3.2.3.
17 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 31.8.1983 relativo all’approvazione di quattro Protocolli addizionali del consiglio d’Europa nel campo dell’estradizione, dell’assistenza giudiziaria e dell’informazione sul diritto estero (FF 1983 IV 121, n. 322 e 331).