Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine

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del capoverso 3 comprese le lettere a e b, formano un nuovo capoverso 4 e sono integrate con la lettera c. La nuova disposizione non rende superflue le lettere a e b che prima figuravano nel capoverso 3 e non vanno pertanto cancellate, poiché il campo d’applicazione come pure la cerchia dei destinatari delle singole lettere non coincidono.

La lettera c qualifica esplicitamente anche i reati in materia di cambio come fattispecie penali per le quali è ammessa l’assistenza giudiziaria, allineandosi pertanto alla sistematica degli strumenti di cooperazione europei che qualificano i reati in materia di cambio come reati fiscali26. Si tratta sostanzialmente d’infrazioni contro la normativa in materia di cambio. In questo modo è possibile assicurare che l’auspicato sviluppo controllato della cooperazione fiscale avvenga in sintonia con lo standard consolidato del Consiglio d’Europa. In questo modo il principio dell’unità e della trasparenza dell’ordinamento giuridico è applicato coerentemente. Le condizioni applicate finora per la cooperazione secondo la legge sull’assistenza in materia penale restano tuttavia immutate. In particolare in Svizzera i provvedimenti coercitivi quali, ad esempio, la consegna di documenti bancari, possono essere ordinati soltanto se la fattispecie descritta nella domanda è punibile anche secondo il diritto svizzero. Se non è il caso, ovvero se non è data la doppia punibilità, i provvedimenti coercitivi non possono essere ordinati. È tuttavia possibile disporre altre misure di assistenza giudiziaria quali la notifica di atti procedurali.

Art. 64 cpv. 1a AIMP (provvedimenti coercitivi)

Per realizzare l’estensione controllata dell’assistenza giudiziaria ai reati fiscali così come prevista dal Consiglio federale, va creata una base legale che permetta l’adozione di provvedimenti coercitivi chiesti a titolo di assistenza giudiziaria anche per i reati di sottrazione fraudolenta nel campo delle imposte dirette.

A tal fine, il nuovo capoverso 1a dell’articolo 64 della legge sull’assistenza in materia penale prevede l’adozione di provvedimenti di assistenza giudiziaria implicanti la coercizione processuale anche nel caso in cui la richiesta estera è motivata da una sottrazione d’imposta. In questo modo sarà ora possibile prestare assistenza giudiziaria anche nei casi di sottrazione fraudolenta nel campo delle imposte dirette, la quale, come la messa a disposizione di documenti bancari, è abbinata a provvedimenti coercitivi. L’adozione di provvedimenti coercitivi presuppone che i fatti menzionati nella domanda siano punibili sia in Svizzera che nello Stato estero. Possono presentare una domanda due gruppi di Stati: quelli con cui la Svizzera ha già stipulato una CDI che prevede l’assistenza amministrativa anche nei casi di sottrazione d’imposta (lett. a)27 e gli Stati aderenti agli strumenti del Consiglio d’Europa che prevedono l’assistenza giudiziaria nei casi di sottrazione fraudolenta nel campo delle imposte dirette, in particolare il Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (lett. b)28.

26 Cfr. n. 3.

27 Cfr. in questo contesto il nuovo art. 3 cpv. 4 lett. c AIMP.

28 Cfr. n. 3.2.