Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine
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non dovrebbe subire cambiamenti rilevanti. In particolare, l’articolo 7 della legge sull’assistenza in materia penale sancisce il divieto di estradizione di Svizzeri a scopo di perseguimento. I cambiamenti interessano altre forme di cooperazione, in particolare nell’ambito dell’assistenza giudiziaria accessoria, ma anche del perseguimento e dell’esecuzione penali in via sostitutiva. Secondo la legislazione pertinente, come già per i reati di diritto comune, in futuro la cooperazione sarà ammessa anche per i casi di istigazione alla sottrazione d’imposta o di complicità13. A determinate condizioni, questo titolo della modifica di legge proposta potrebbe interessare gli intermediari finanziari. Nella pratica, tuttavia, le ripercussioni saranno contenute poiché, considerata la volontà di estendere l’assistenza giudiziaria a una nuova categoria di reati, si rinuncerà alla retroattività. La normativa sulla cooperazione estesa di cui all’articolo 3 capoverso 4 lettera c interessa soltanto i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore14.
1.4 Proposte di soluzione esaminate
Nel quadro della revisione della legge sono state discusse le seguenti opzioni per la prevista estensione dell’assistenza giudiziaria ai reati fiscali.
Applicazione a tutte le forme di cooperazione
A favore del ritiro della riserva fiscale nella legge sull’assistenza in materia penale per tutte le forme di cooperazione (estradizione, assistenza giudiziaria accessoria, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva) va il fatto che i più recenti strumenti internazionali trattano i reati fiscali alla stregua dei reati di diritto comune privandoli quindi della facoltà di legittimare l’esclusione della cooperazione in materia penale (variante proposta secondo n. 1.2 e 1.3). Una soluzione diversa potrebbe venir intesa dagli altri Stati come una scarsa disponibilità della Svizzera a lottare in modo efficace contro la criminalità economica e fiscale.
Limitazione all’assistenza giudiziaria accessoria (assunzione di prove)
Per i motivi summenzionati, questa proposta non è oggettivamente motivata. Va inoltre notato che, anche nel caso in cui la riserva fiscale decadesse, le condizioni alla base della cooperazione internazionale resterebbero valide per tutte le quattro forme di cooperazione. Questo vale in particolare per l’esigenza della reciprocità e il principio della doppia punibilità. Nel campo dell’estradizione ciò significa che una persona perseguita penalmente può essere estradata per un reato fiscale soltanto se detto reato è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno secondo il diritto sia dello Stato richiedente che di quello richiesto. Nel caso di una sottrazione d’imposta, questa condizione non sarebbe soddisfatta. Ai cittadini svizzeri si applica inoltre il divieto di estradizione dedotto dalla Costituzione federale15.
13 Cfr. ad es. art. 177 LIFD (RS 642.11), che punisce l’istigazione, la complicità e il concorso a una sottrazione d’imposta.
14 Cfr. n. 2.
15 Art. 25 cpv. 1 Cost. (RS 101); art. 7 AIMP (RS 351.1).