Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine

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anche nei confronti degli Stati che hanno aderito agli strumenti pertinenti del Consiglio d’Europa3. A tal fine sono necessari due provvedimenti legislativi:

 l’adeguamento della riserva fiscale nella legge sull’assistenza in materia penale

(art. 3 cpv. 3);

 il recepimento dei Protocolli addizionali del Consiglio d’Europa del

17 marzo 1978 nel campo dell’estradizione e dell’assistenza giudiziaria in materia penale (STE. n. 098 e 099) senza riserva fiscale.

Il primo periodo dell’articolo 3 capoverso 3 della legge sull’assistenza in materia penale statuisce il rifiuto della cooperazione con le autorità di perseguimento estere. Il secondo periodo prevede due eccezioni con diversi campi d’applicazione:

 la lettera a consente la cooperazione nell’ambito dell’assistenza giudiziaria

accessoria se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo (DPA). Questa disposizione vale per tutti i tipi di tasse, imposte e dazi (ossia per la fiscalità diretta e quella indiretta) e si applica a tutti gli Stati (erga omnes). Di norma la truffa in materia fiscale è costituita dalla sottrazione fiscale fraudolenta per mezzo di indicazioni false, falsificate o materialmente inesatte. In particolare deve essere comprovato l’elemento dell’astuzia. Possono tuttavia rientrare in tale fattispecie anche altri tipi di inganno con astuzia ai danni delle autorità fiscali, che non implicano necessariamente l’uso di documenti falsificati. Per ammettere la truffa devono tuttavia essere state necessariamente compiute particolari macchinazioni, seguiti particolari stratagemmi o posti in atto interi tessuti di menzogne5.Nel caso della sottrazione d’imposta invece – per cui il diritto vigente non prevede l’assistenza giudiziaria – basta ad esempio la presentazione di una dichiarazione d’imposta inveritiera o incompleta;

 la lettera b prevede una cooperazione secondo tutte le parti della legge se il

procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 4 DPA. Questa disposizione si limita alle imposte indirette nel campo dell’importazione, dell’esportazione e del transito di prodotti. È stata ripresa nella legge nell’ottobre 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI)6.

La normativa proposta prevede un’ulteriore eccezione al rifiuto della cooperazione nell’ambito dei reati fiscali. Visto che in questo modo il principio e l’eccezione sono invertiti, è opportuno suddividere l’attuale capoverso 3 in due e integrarlo a livello contenutistico7.

Punti centrali dell’articolo 3 capoverso 4 lettera c

Il nuovo capoverso 4 lettera c permette la cooperazione secondo tutte le parti della legge, allineando così lo standard in materia di cooperazione a quello del Consiglio d’Europa. Alla domanda è tuttavia dato seguito soltanto se con lo Stato richiedente è

3Cfr. n. 3.

4 RS 313.0

5 Cfr. DTF 125 II 250 consid. 3b.

6 RU 2009 361; BBl 2007 5729

7 Cfr. n. 2.