Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine
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nel casellario giudiziale. Il presente articolo integra questa disposizione: una Parte contraente può richiedere, oltre alle informazioni sul casellario giudiziale, anche una copia di una sentenza o di una misura posteriore o altre informazioni riferite a un caso specifico. Dette comunicazioni sono trasmesse soltanto su richiesta e fra i Ministeri di Giustizia. Le informazioni supplementari hanno lo scopo di permettere allo Stato richiedente di decidere se, a seguito della sentenza, s’impongono determinate misure a livello nazionale.
Il tenore di questo titolo non è nuovo per la Svizzera: corrisponde ampiamente all’articolo 63 della legge sull’assistenza in materia penale e si ritrova in parte anche negli accordi addizionali alla Convenzione che la Svizzera ha concluso con gli Stati limitrofi quali l’Austria72, la Germania73, la Francia74 e l’Italia75.
Titolo IV – Disposizioni finali
Le disposizioni finali del titolo IV corrispondono a quelle contenute in altre convenzioni del Consiglio d’Europa. Disciplinano la procedura per l’entrata in vigore del Protocollo addizionale (art. 5), le modalità di adesione (art. 6), l’applicabilità territoriale (art. 7) e la denuncia (art. 11). Il titolo contiene inoltre una clausola di salvaguardia (art. 8), una norma sul rapporto tra il Protocollo addizionale e altre convenzioni interstatali in materia di assistenza giudiziaria (art. 9), una clausola di composizione (art. 10), nonché l’obbligo di notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa (art. 12). Queste disposizioni non suscitano particolari osservazioni.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione e per i Cantoni
L’estensione dell’assistenza giudiziaria internazionale ai reati fiscali implica lavoro aggiuntivo per le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni. L’aumento del carico di lavoro è previsto soprattutto nel campo dell’assistenza accessoria in riferimento a procedure estere per sottrazione d’imposta; in quello dell’estradizione, invece, il lavoro sarà incentrato soprattutto sui casi di truffa in materia fiscale. In Svizzera la sottrazione d’imposta non è punita con una pena detentiva e quindi può motivare l’estradizione soltanto se è associata a un altro reato. Attualmente le eccezioni che ammettono l’estradizione sono previste soltanto in determinati settori della fiscalità diretta con riferimento a reati di sottrazione fraudolenta in presenza di circostanze aggravanti76. La revisione del diritto penale fiscale potrebbe cambiare questa situazione giuridica. L’entità dell’onere aggiuntivo e le conseguenze finanziarie per le autorità federali e cantonali dipendono principalmente dal numero e dalla
72 RS 0.351.916.32; art. XIV cpv. 2.
73 RS 0.351.913.61; art. XIII cpv. 2.
74 RS 0.351.934.92; art. XIX cpv. 2.
75 RS 0.351.945.41; art. XXVII.
76 Cfr. ad es. la legge federale del 12.6.2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20; art. 97 cpv. 2), legge del 18.3.2005 sulle dogane (LD; RS 631.0; art.
118 cpv. 3).