Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine
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3.1.3 Ritiro della riserva fiscale
Il Consiglio federale vuole estendere la cooperazione nel campo dei reati fiscali nei confronti degli Stati con cui ha concluso una CDI che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 26 della Convenzione modello dell’OCSE. A tal fine è proposta una revisione dell’articolo 3 capoverso 3 della legge sull’assistenza in materia penale39. La conseguenza di questa decisione è che l’apertura s’impone anche nei confronti degli Stati che hanno aderito al Protocollo addizionale del Consiglio d’Europa, poiché non tutti questi Stati hanno stipulato una CDI nuova o rivista con la Svizzera. In aggiunta, il Protocollo addizionale sfora il campo d’applicazione della CDI estendendosi a tutte le disposizioni in materia di tasse e di imposte, di dazi o di cambio. L’attuale esclusione dell’estradizione per reati fiscali non è più giustificata alla luce della nuova politica fiscale svizzera e degli sviluppi del diritto in Europa. Nessun’altra Parte contraente nel Protocollo addizionale ha escluso l’estradizione per reati fiscali40. Un disciplinamento unitario nel settore fiscale è tanto più necessario considerati il partenariato stretto e i valori comuni che legano la Svizzera agli Stati membri del Consiglio d’Europa. Per questo motivo, il Consiglio federale propone di ritirare la riserva al titolo II del Protocollo addizionale. In futuro la Svizzera potrà così estradare le persone che hanno commesso un reato fiscale punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
3.2 Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE. n. 099)
3.2.1 Panoramica
La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195941, entrata in vigore per la Svizzera il 20 marzo 1967, offre agli Stati membri la possibilità di rifiutare la cooperazione in caso di reati fiscali (art. 2 lett. a).
Il Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale modifica e integra la Convenzione in diversi punti. Sopprime la possibilità di rifiutare l’assistenza in caso di reati fiscali ed estende l’assistenza giudiziaria all’esecuzione di pene e provvedimenti simili e allo scambio di informazioni su eventuali precedenti penali. Fatta eccezione per l’assistenza giudiziaria nelle questioni fiscali, il Protocollo addizionale prevede impegni che la Svizzera ha già assunto nei confronti degli Stati vicini42.
Il 17 novembre 1981 la Svizzera ha sottoscritto il Protocollo addizionale con la riserva di accettare il titolo I (cooperazione in materia di reati fiscali) soltanto nella misura in cui il reato fiscale costituisca una truffa in materia tributaria secondo la legislazione nazionale43. La riserva era fondata sull’articolo 3 capoverso 3 della
39Cfr. n. 2.
40Lo stato della ratifica e le dichiarazioni sono consultabili al seguente indirizzo:
http://conventions.coe.int/
41 RS 0.351.1
42 Cfr. n. 3.2.4.
43 Lo stato della ratifica e le dichiarazioni sono consultabili al seguente indirizzo: http://conventions.coe.int/