Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine
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complessità delle domande estere, nonché dalla durata delle procedure in Svizzera. Ad oggi non è possibile definire e quantificare la portata di questo onere aggiuntivo.
4.2 Ripercussioni per l’economia
L’estensione dell’assistenza giudiziaria ai reati fiscali è una pietra miliare. È probabile che la Svizzera riceva più domande di assistenza giudiziaria per procedure di sottrazione d’imposta dagli Stati membri del Consiglio d’Europa e da quelli con cui ha concluso una CDI di nuova generazione. La piazza finanziaria e industriale svizzera non dovrebbero tuttavia risentirne in misura eccessiva. La cooperazione tra le autorità giudiziarie nel perseguimento della criminalità fiscale rappresenta un complemento all’assistenza amministrativa. Se, nel quadro delle nuove CDI, le autorità preposte all’assistenza amministrativa possono cooperare con l’estero nei casi di sottrazione d’imposta, appare logico offrire questa possibilità anche alle autorità giudiziarie. Nel complesso, la nuova strategia del Consiglio federale potrebbe avere un effetto neutrale sulla Svizzera. A breve termine, si potrebbe verificare una fuga di capitali dovuta all’insicurezza dei clienti, il che potrebbe essere in un certo senso pregiudizievole alla piazza economica svizzera. A medio e a lungo termine, tuttavia, la nuova strategia rafforzerà il settore finanziario. Grazie alle condizioni quadro giuridiche chiare, le banche svizzere rappresenteranno un partner affidabile, il che aumenterà la competitività del nostro Paese e ne rafforzerà la piazza finanziaria e industriale. In questo modo la posizione della piazza finanziaria svizzera assumerà un’importanza maggiore sullo scacchiere internazionale e si tiene conto di un aspetto importante della politica economica estera della Svizzera.
5 Programma di legislatura
Il presente avamprogetto è annunciato nel messaggio del 25 gennaio 201277 sul programma di legislatura 2011–2015.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Le modifiche di legge proposte si basano sugli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale78.
Il recepimento dei Protocolli addizionali del Consiglio d’Europa nel campo dell’estradizione (ritiro della riserva fiscale) e dell’assistenza giudiziaria in materia penale (ratifica) si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. La stipula di trattati internazionali rientra quindi nella sua sfera di competenze. Il Consiglio federale firma e ratifica i trattati internazionali e li sottopone per approvazione all’Assemblea federale (art. 184 cpv. 2 Cost.). Il ritiro di una riserva apposta a un trattato internazionale è equiparato
77 FF 2012 481, 561 e 614.
78 RS 101