Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine

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legge sull’assistenza in materia penale che le Camere federali avevano approvato il 20 marzo 1981, dopo una serie di lunghe discussioni.

Nell’agosto 1983 il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere federali per approvazione il Protocollo addizionale con la riserva formulata dalla Svizzera al momento della firma44. Le Camere federali hanno respinto la riserva. Il 4 giugno 1984 il Consiglio nazionale ha deciso di approvare il Protocollo addizionale fatto salvo il titolo I. Il 24 settembre 1985 il Consiglio degli Stati ha adottato la decisione del Consiglio nazionale45. Per motivi d’ordine politico-giuridico il Consiglio federale ha in seguito deciso di non ratificare il Protocollo addizionale e di sottoporre alle Camere federali a tempo debito un nuovo messaggio concernente la ratifica46.

3.2.2 Situazione giuridica vigente

Il Protocollo addizionale è stato firmato da 40 Stati membri del Consiglio d’Europa. Tre Stati extraeuropei - Israele, Cile, Corea – vi hanno aderito. Non è invece stato ratificato da Svizzera, Andorra, Bosnia Erzegovina, Principato del Liechtenstein, Malta, Monaco e San Marino47.

La legge sull’assistenza in materia penale esclude la cooperazione per i reati fiscali. Prevede tuttavia alcune eccezioni:

 la Svizzera può concedere l’assistenza accessoria per truffa in materia di tasse

secondo l’articolo 3 capoverso 3 della legge sull’assistenza in materia penale (ad es. per l’assunzione di prove). L’articolo 24 dell’ordinanza del 24 febbraio 198248 sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP) precisa la nozione di truffa in materia di tasse e descrive le condizioni valide per la cooperazione. La domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia di tasse (art. 24 cpv. 2 OAIMP). Perché venga concessa l’assistenza giudiziaria in questo ambito, dall’esposto dei fatti deve risultare inequivocabilmente che è adempiuta la fattispecie di truffa in materia fiscale secondo il diritto svizzero49;

 secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettera b, la Svizzera può avviare una coopera-

zione esaustiva con le autorità giudiziarie estere in caso di truffa qualificata in materia fiscale nel campo delle imposte indirette (importazione, esportazione o transito di prodotti);

 secondo l’articolo 63 capoverso 5, l’assistenza giudiziaria nelle questioni fiscali

può essere concessa per scagionare la persona perseguita.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la Svizzera può applicare le disposizioni relative alla truffa in materia fiscale anche se uno strumento di diritto

44 Messaggio del Consiglio federale del 31.8. 1983 (FF 1983 IV 121, Allegato 1, pag. 153).

45 Boll. Uff. 1985 N 1794-95; decreto del 4.10.1985 concernente il Protocollo addizionale del Consiglio d’Europa nel campo dell’assistenza giudiziaria in materia penale (FF 1985 II 1219).

46 Decisione presidenziale del 30.12.1985.

47 Stato: marzo 2012.

48 RS 351.11

49 Cfr. n. 1.2 (direttive n. 2.3.3).