Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine

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2 Commenti alle modifiche della legge sull’assistenza in materia penale

Art. 3 cpv. 3 e 4 AIMP (riserva fiscale)

In linea di principio, l’articolo 3 capoverso 3 della legge sull’assistenza in materia penale esclude la cooperazione in caso di reati fiscali. Finora erano previste due eccezioni (lettere a e b)25.

Nel quadro del previsto adeguamento dell’assistenza giudiziaria nelle questioni fiscali agli sviluppi avviati nell’ambito dell’assistenza amministrativa fiscale s’intende ora aggiungere un’eccezione alle due esistenti. Lo scopo è permettere che gli sviluppi auspicati nell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale si riflettano anche nell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. La volontà è di evitare le contraddizioni nella cooperazione internazionale ad esempio qualora, nell’ambito di una procedura di assistenza amministrativa, allo Stato richiedente siano consegnati documenti che non si potrebbero fornire a titolo di assistenza giudiziaria.

L’obiettivo è consentire la cooperazione nel campo dei reati in materia di imposte dirette e indirette secondo tutte le parti della legge sull’assistenza in materia penale, sempreché con lo Stato richiedente sia stata conclusa una CDI che prevede l’assistenza amministrativa per i casi di sottrazione d’imposta e truffa in materia fiscale (ovvero una CDI che soddisfa le condizioni dell’articolo 26 della Convenzione modello dell’OCSE).

Visto che l’assistenza amministrativa nei casi di sottrazione d’imposta ammette lo scambio d’informazioni a fini fiscali, la limitazione della cooperazione nel campo dell’assistenza giudiziaria in materia penale ai casi di truffa in materia fiscale non è giustificata. Tanto più che anche in Svizzera non è punibile soltanto la truffa in materia fiscale, bensì anche la sottrazione d’imposta. L’esclusione dell’assistenza giudiziaria in ambito fiscale non è riconducibile a un problema di doppia punibilità, ma è stata il frutto, al momento del suo recepimento nella legge sull’assistenza in materia penale, di una decisione politica (-finanziaria). La sottrazione d’imposta è una violazione di diritto amministrativo contro la legislazione fiscale punita con una pena pecuniaria, mentre la truffa in materia fiscale è una fattispecie penale di diritto comune passibile di pena pecuniaria o detentiva. Va inoltre notato che le richieste di assistenza giudiziaria devono continuare a essere concrete e motivate. Come finora, è possibile respingere una richiesta di assistenza giudiziaria per un reato irrilevante in base all’articolo 4 della legge sull’assistenza in materia penale o una corrispondente disposizione di un trattato internazionale.

Il nuovo disciplinamento non implica la soppressione totale del principio di esclusione della cooperazione per i reati fiscali: il campo d’applicazione della legge sull’assistenza in materia penale prevede una cooperazione limitata nelle questioni fiscali con gli Stati con i quali la Svizzera non ha stipulato una CDI nuova o rivista. La prevista apertura inverte il rapporto esistente tra il principio vigente finora – nessuna cooperazione in materia fiscale – e le eccezioni. Su questo sfondo s’impone una nuova suddivisione e un adeguamento d’ordine redazionale del capoverso 3. Le disposizioni che ammettono la cooperazione, vale a dire l’attuale secondo periodo

25 Cfr. n. 1.2.