Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine
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a una modifica dello stesso, per cui è richiesta l’approvazione del Parlamento. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’approvazione di trattati internazionali spetta all’Assemblea federale.
6.2 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 200279 sull’Assemblea federale, per norme di diritto s’intendono disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost. sono emanate sotto forma di legge federale.
I due Protocolli addizionali del Consiglio d’Europa comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Fondano per la Svizzera l’obbligo di cooperare nel campo dei reati fiscali. Il ritiro della riserva emessa al titolo I del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione fonda l’obbligo di estradizione nel campo dei reati fiscali. Ratificando il Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, la Svizzera s’impegna a prestare assistenza giudiziaria per i reati fiscali e si assume compiti relativi alla notifica di atti concernenti l'esecuzione penale. Questi impegni hanno effetti sui diritti e gli obblighi delle singole persone e conferiscono le pertinenti facoltà alle autorità competenti. Le disposizioni sono da considerarsi importanti, poiché, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. sono emanate soltanto sotto forma di legge federale. Il decreto d’approvazione sottostà pertanto a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
6.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente avamprogetto ha lo scopo di modificare le basi giuridiche nel campo dell’assistenza giudiziaria nelle questioni fiscali, il che implica l’adeguamento del diritto in materia di assistenza giudiziaria penale all’assistenza amministrativa per le questioni fiscali. Con questa modifica di legge s’intende colmare la lacuna formatasi nel campo della cooperazione in caso di reati fiscali nei confronti dei partner con cui è stata stipulata una CDI di nuova generazione o degli Stati aderenti agli strumenti pertinenti del Consiglio d’Europa. Recependo i due Protocolli addizionali alla Convenzione europea di estradizione e a quella di assistenza giudiziaria in materia penale, la Svizzera allinea la sua politica in materia di assistenza giudiziaria allo standard europeo. L’avamprogetto è quindi in sintonia con il diritto europeo. Per i
79 RS 171.10