Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine
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essi si annoverano i Protocolli addizionali del 1978 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e alla Convenzione europea di estradizione. Questi strumenti hanno avviato la graduale apertura nella cooperazione contro i reati fiscali. L’abolizione delle frontiere interne dell’UE negli anni Ottanta ha rafforzato la cooperazione tra le autorità di perseguimento penale degli Stati membri dell’UE, portando all’emanazione di diverse normative nel campo dell’estradizione e dell’assistenza giudiziaria in materia penale. Queste normative dell’UE, che in parte integrano gli strumenti del Consiglio d’Europa, prevedono l’obbligo di cooperare nell’ambito dei reati fiscali18.
Finora la Svizzera ha rifiutato di cooperare in questo settore. La legge sull’assistenza in materia penale prevede un’eccezione soltanto in caso di truffa in materia fiscale19.
Oggi la cooperazione con gli Stati membri del Consiglio d’Europa in ambito di reati fiscali è praticamente esclusa, perché la Svizzera o non ha ratificato o ha ratificato con riserva i Protocolli addizionali pertinenti alla Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale. In applicazione del principio di favore, la Svizzera presta assistenza giudiziaria accessoria soltanto in presenza di una truffa in materia fiscale20. L’obbligo di cooperare qualora il procedimento riguardi una truffa in materia fiscale è sancito dall’Accordo con l’Italia21. La Svizzera si è inoltre impegnata a cooperare in ambito fiscale con gli Stati membri dell’UE secondo i dettami degli Accordi bilaterali II22. Tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America vige un obbligo di prestare assistenza giudiziaria in caso di reati fiscali legati alla criminalità organizzata23.
1.6 Attuazione
La decisione strategica del Consiglio federale di adattare l’assistenza giudiziaria in materia penale all’assistenza amministrativa internazionale ha come conseguenza per la Svizzera che, in futuro, potrà sostenere uno Stato estero nel perseguimento di una truffa in materia fiscale o di una sottrazione d’imposta. Più concretamente, ciò significa in particolare che le autorità svizzere potranno concedere a uno Stato estero l’accesso a informazioni bancarie nel quadro di una procedura di assistenza giudiziaria per reati fiscali.
Nel diritto nazionale la truffa in materia fiscale nell’ambito delle imposte dirette è perseguita dalle autorità di perseguimento ordinarie secondo le disposizioni del
18 Cfr. n. 3.1.2 e 3.2.2.
19 Art. 3 cpv. 3 (RS 351.1).
20 Direttive dell’Ufficio federale di giustizia: L’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, ed. 2009, n. 2.3.13 e 2.6.2; consultabile al seguente indirizzo: http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0090.File.tmp/wegl-str-i-2009.pdf
21 Accordo del 10.9.1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41), art. II cpv. 3.
22 Cfr. messaggio del Consiglio federale dell’1.10.2004 concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II»); FF 2004 5273 e n. 3.1.2 (estradizione) e 3.2.3 (assistenza giudiziaria).
23 Trattato del 25.5.1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.933.6; art. 7 cpv. 2).