Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine
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secondo cui i reati fiscali sono i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio64. Il Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione riprende questa definizione65. Un ulteriore indizio a dimostrazione che i reati fiscali hanno lo stesso significato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria è
l’articolo 2 capoverso 2 del Protocollo addizionale. Una domanda non può essere respinta con la motivazione che la legislazione dello Stato richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o d'imposte o non contiene, tra le altre cose, esattamente la stessa regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio dello Stato richiedente. In questo punto la clausola di salvaguardia (art. 8 cpv. 2 lett. a) corrisponde a quella prevista dal Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione66.
Art. 2
Questo articolo precisa a quali condizioni va ammessa la doppia punibilità se, per evadere una domanda di assistenza giudiziaria, è necessaria una perquisizione o un sequestro d’oggetti. Il capoverso 1 sancisce il principio. Se una Parte contraente si è riservata la facoltà di sottoporre l'esecuzione di commissioni rogatorie per le perquisizioni o per il sequestro d'oggetti alla condizione che l'infrazione motivante detta commissione sia punibile tanto dalla legge dello Stato richiesto quanto da quella dello Stato richiedente, per quanto riguarda i reati fiscali si riterrà questa condizione soddisfatta se la legge dello Stato richiedente punisce questo reato e se esso corrisponde, nella legge dello Stato richiesto, a un reato della stessa natura. Il capoverso 2 precisa il principio prescrivendo l'impossibilità di respingere la domanda con la motivazione che la legislazione dello Stato richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o d'imposte o non contiene esattamente la stessa regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio della legislazione dello Stato richiedente.
Questa disposizione è importante per la Svizzera nella misura in cui, al momento della ratifica della Convenzione, ha espresso la riserva di far dipendere l’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria che richiede l’adozione di un provvedimento coercitivo dalla doppia punibilità67.
Titolo II – Assistenza relativa all’esecuzione di pene e di misure analoghe
Art. 3
La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale esclude ogni assistenza volta all’esecuzione di decisioni penali (art. 1 cpv. 2). Il motivo principale
64 Rapporto esplicativo concernente il Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, n. 12; http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/099.htm
65 RS 0.353.12; art. 2.
66 Cfr. art. 9 cpv. 2 lett. b del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (RS 0.351.12).
67 Riserva della Svizzera in merito all’art. 5 cpv. 1 della Convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.1); art. 3 del decreto federale del 27. 9. 1966 (RU 1967 809).