Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine
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procedurale, non penale. In questo contesto, tuttavia, la cooperazione riguarda atti punibili già oggi, ma per i quali il diritto vigente non prevede l’assistenza giudiziaria. I clienti stranieri avevano depositato il loro denaro nelle banche svizzere anche perché, tra l’altro, avevano riposto la loro fiducia nell’ordinamento giuridico svizzero dell’epoca. Considerata questa premessa, la rinuncia consapevole alla retroattività è pertanto giustificata. Il fatto che gli atti commessi prima dell’entrata in vigore restino impuniti non esclude inoltre che le informazioni raccolte vengano impiegate per la stima dell’imponibile di un periodo fiscale precedente.
È stata anche vagliata la possibilità di posticipare o anticipare l’entrata in vigore del nuovo disciplinamento di assistenza giudiziaria in materia fiscale a seconda, ad esempio, della data di entrata in vigore della rispettiva CDI bilaterale. Questa opzione è tuttavia stata scartata, poiché avrebbe implicato disciplinamenti diversi in riferimento ai singoli Stati e sarebbe risultata poco comprensibile sia per le autorità incaricate dell’applicazione del diritto sia per i cittadini.
3 Recepimento dei Protocolli addizionali del Consiglio d’Europa
3.1 Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (STE n. 098)
3.1.1 Panoramica
La Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 195730, entrata in vigore per la Svizzera il 20 marzo 1967, non prevede l’obbligo di estradizione nel campo fiscale. L’articolo 5 della Convezione statuisce che l’estradizione per reati fiscali è concessa soltanto se tra gli Stati contraenti vige una convenzione corrispondente. Sono considerati reati fiscali le infrazioni contro il diritto penale in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio.
Il Secondo protocollo addizionale del 17 marzo 197831 alla Convenzione europea di estradizione allenta questa norma. Il titolo II del Protocollo addizionale modifica il tenore dell’articolo 5 della Convenzione conferendogli una forma vincolante. Secondo l’articolo 2 del Protocollo addizionale i reati fiscali motivano l’estradizione e vano trattati alla stregua dei reati di diritto comune. L’estradizione va concessa tra le Parti contraenti per fatti (violazioni contro le disposizioni in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio) che costituiscono un reato fiscale secondo la legge sia della parte richiedente che della parte richiesta. Questa normativa si applica a prescindere dal fatto che le Parti contraenti abbiano stipulato o meno una convenzione. Il Protocollo addizionale concede invece alle Parti contraenti la possibilità di non accettare il titolo II o di accettarlo soltanto per certi reati o categorie di reati previste nell’articolo 232.
La Svizzera ha ratificato il Protocollo addizionale l’11 marzo 1985 esprimendo una riserva. Con decreto federale del 13 dicembre 198433, ha dichiarato di non accettare
30 RS 0.353.1
31 RS 0.353.12
32 Cfr. art. 9 cpv. 2 del Protocollo addizionale.
33 Art. 1 cpv. 1 lett. b del decreto federale del 13.12.1984 (RU 1985 712).