Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine

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2. la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza

giudiziaria in materia penale (STE n. 099) e il ritiro della riserva emessa dalla Svizzera al titolo II (reati fiscali) nel Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (STE n. 098).

1.1.2 Effetti sull’assistenza giudiziaria in materia penale

Nel mese di marzo 2009, il Consiglio federale ha deciso di adeguare lo scambio d’informazioni in campo fiscale all’articolo 26 della Convenzione modello dell’OCSE per allineare la politica in materia di assistenza amministrativa agli standard internazionali vigenti. Sullo sfondo della crisi finanziaria ed economica globali non è più ammissibile che il segreto bancario ostacoli l’individuazione e il perseguimento di reati fiscali transfrontalieri.

Per ragioni di coerenza, l’abolizione del segreto bancario nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa in materia fiscale si ripercuote sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia fiscale. La legge sull’assistenza in materia penale prevede l’esclusione della cooperazione per i reati fiscali (art. 3 cpv. 3, 1° periodo). Di fatto, la Svizzera non riceve domande qualora il procedimento verta su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. A determinate condizioni la cooperazione è ammessa, sempreché il procedimento riguardi una truffa in materia fiscale (art. 3 cpv. 3 lett. a e b). Il fatto che la Svizzera, in linea di principio, non presti assistenza giudiziaria per i reati fiscali è riconducibile al segreto bancario, che rappresenta un ostacolo diretto all’investigazione tributaria e che può essere levato soltanto in caso di frode fiscale. Finora la Svizzera non ha voluto concedere, a titolo di assistenza giudiziaria, maggiori prerogative alle autorità inquirenti estere di quante non ne dispongano le autorità svizzere nelle loro inchieste nazionali2. L’abolizione del segreto bancario nelle procedure di assistenza amministrativa in materia fiscale non giustifica più la riserva fiscale nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 La normativa proposta nella legge sull’assistenza in materia penale (modifica)

In seguito all’adozione della decisione di principio di applicare l’assistenza amministrativa ai casi di sottrazione d’imposta, il Consiglio federale intende estendere la cooperazione in caso di reati fiscali anche all’assistenza giudiziaria in materia penale. Il ritiro della riserva fiscale avverrà gradualmente, in sintonia con l’apertura nel campo dell’assistenza amministrativa in materia fiscale. Si tratta di una soluzione che il nostro Paese potrà realizzare rapidamente. La riserva fiscale non sarà più applicata agli Stati con cui la Svizzera ha sottoscritto una CDI, nuova o rivista, che ammette l’assistenza amministrativa in caso di sottrazione d’imposta e di truffa in materia fiscale (CDI di nuova generazione). La riserva fiscale deve inoltre decadere

2 Direttive dell’Ufficio federale di giustizia: L’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, ed. 2009, n. 2.3.1; consultabile al seguente indirizzo: http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0090.File.tmp/wegl-str-i-2009.pdf