Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine
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diritto processuale penale; nel campo delle imposte indirette, il giudizio è di competenza delle autorità fiscali e doganali della Confederazione o dei tribunali, sempreché siano soddisfatte le condizioni per una pena detentiva o una misura privativa della libertà. Nel caso della sottrazione d’imposta sono in parte applicate norme diverse:
in linea di principio, la sottrazione di imposte dirette è perseguita e giudicata
dalle autorità fiscali cantonali conformemente alla procedura ordinaria di tassazione. Questa procedura non prevede provvedimenti coercitivi e nemmeno l’obbligo di deporre o informare. Nel quadro della tassazione diretta qualora il contribuente non rispettasse l’obbligo d’informare, le autorità fiscali cantonali possono chiedere informazioni a terzi. I segreti protetti dalla legge quali, ad esempio, il segreto bancario, non possono invece essere levati e quindi non è possibile accedere a informazioni bancarie. È fatta un’eccezione per le infrazioni fiscali gravi24. A determinate condizioni l’Amministrazione federale delle contribuzioni può condurre, in cooperazione con l’autorità fiscale, inchieste penali e ordinare provvedimenti coercitivi;
nel campo delle imposte indirette, il perseguimento e il giudizio di infrazioni
contro la legislazione fiscale spetta all’Amministrazione federale delle contribuzioni o all’Amministrazione federale delle dogane. È fatto salvo il giudizio di un tribunale. La procedura è retta dalle disposizioni del diritto penale amministrativo, che prevede provvedimenti coercitivi.
Integrando la CDI con gli standard internazionali, in particolare con l’articolo 26 della Convenzione modello dell’OCSE, le autorità fiscali estere ottengono l’accesso a dati bancari in Svizzera anche nei casi di sottrazione d’imposta, nonché per la notifica di tassazione. Una tale possibilità di accesso non è accordato alle autorità fiscali svizzere (segreto bancario fiscale). Il Dipartimento federale delle finanze sta esaminando come eliminare tali incongruenze.
Il nuovo orientamento internazionale della politica svizzera in materia di assistenza amministrativa e di mercati finanziari ha effetti sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionale (cfr. n. 1.1.2.). La nuova situazione legale implica adeguamenti della legge sull’assistenza in materia penale che interessano, da un lato, la riserva fiscale e la riserva della specialità e, dall’altro, i provvedimenti coercitivi. In futuro, nel quadro di una procedura di assistenza giudiziaria, sarà possibile adottare provvedimenti processuali coercitivi anche nell’ambito delle domande estere per reati di sottrazione fraudolenta di imposte dirette (e indirette) e obbligare le banche, ad esempio, a fornire informazioni.
24 Cfr. art. 190 LIFD (RS 642.11).